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Comunicato stampa

Condizioni per lo svolgimento di prove pilota del voto elettronico

Il Consiglio federale ha adottato disposizioni d’esecuzione concernenti i diritti politici

Il Consiglio federale ha adottato importanti disposizioni d’esecuzione relative ai diritti politici. Talune sono in relazione con le elezioni del Consiglio nazionale del 2003 e concernono il registro dei partiti, altre - di carattere tecnico - riguardano le condizioni per lo svolgimento di prove pilota cantonali del voto elettronico.

Il 21 giugno 2002 le Camere federali hanno approvato una modifica della legge federale sui diritti politici che prevede tra l’altro la possibilità di svolgere prove pilota del voto elettronico e la creazione di un registro dei partiti. La legge consente al Consiglio federale di autorizzare i Cantoni a svolgere prove pilota del voto elettronico seguite e valutate scientificamente. Per quanto concerne il registro, i partiti possono decidere se farvisi iscrivere o meno. I partiti registrati godranno di agevolazioni nell’ambito della preparazione delle elezioni del Consiglio nazionale.

Il termine di referendum inerente a questa modifica legislativa scadrà il 10 ottobre 2002. Per il momento niente lascia presagire che sarà chiesto il referendum. Se la situazione rimarrà immutata, la modifica entrerà in vigore il 1° gennaio 2003.

Impedire per quanto possibile le manipolazioni

Affinché le nuove disposizioni possano essere attuate per tempo nell’ambito dell’elezione del Consiglio nazionale del 2003, il 20 settembre 2002 il Consiglio federale ha licenziato due disegni.

In primo luogo sottopone alle Camere federali un disegno di ordinanza che prevede le prescrizioni tecniche necessarie per garantire che i partiti dispongano del registro e usufruiscano delle relative agevolazioni amministrative già in occasione delle elezioni del Consiglio nazionale del 2003.

Secondariamente stabilisce chiare condizioni per i Cantoni che intendono svolgere prove pilota del voto elettronico (i Cantoni di Ginevra, Neuchâtel e Zurigo stanno svolgendo lavori in tal senso). Il Consiglio federale subordina a tali condizioni il rilascio delle autorizzazioni necessarie per le prove i cui risultati avranno effetto giuridico vincolante nell’ambito di votazioni ed elezioni popolari federali.

Si tratta di diverse prescrizioni tecniche atte a impedire abusi quali per esempio la partecipazione allo scrutinio da parte di non aventi diritto di voto o la deviazione di voti espressi per via elettronica, a garantire il segreto del voto e l’osservanza del principio "un voto per avente diritto di voto" e ad assicurare lo spoglio completo e corretto dei voti.

Berna, 20 settembre 2002

CANCELLERIA FEDERALE SVIZZERA

Informazione e comunicazione

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Hans-Urs Wili, Cancelleria federale,

Sezione dei diritti politici

Tel. 031 / 322 37 49