Condizioni
per lo svolgimento di prove pilota del voto
elettronico
Il Consiglio federale
ha adottato disposizioni d’esecuzione concernenti i diritti politici
Il Consiglio federale
ha adottato importanti disposizioni d’esecuzione relative ai diritti politici.
Talune sono in relazione con le elezioni del Consiglio nazionale del 2003 e
concernono il registro dei partiti, altre - di carattere tecnico - riguardano le
condizioni per lo svolgimento di prove pilota cantonali del voto
elettronico.
Il 21 giugno 2002 le
Camere federali hanno approvato una modifica della legge federale sui diritti
politici che prevede tra l’altro la possibilità di svolgere prove pilota del
voto elettronico e la creazione di un registro dei partiti. La legge consente al
Consiglio federale di autorizzare i Cantoni a svolgere prove pilota del voto
elettronico seguite e valutate scientificamente. Per quanto concerne il
registro, i partiti possono decidere se farvisi iscrivere o meno. I partiti
registrati godranno di agevolazioni nell’ambito della preparazione delle
elezioni del Consiglio nazionale.
Il termine di
referendum inerente a questa modifica legislativa scadrà il 10 ottobre 2002. Per
il momento niente lascia presagire che sarà chiesto il referendum. Se la
situazione rimarrà immutata, la modifica entrerà in vigore il 1° gennaio 2003.
Impedire per quanto
possibile le manipolazioni
Affinché le nuove
disposizioni possano essere attuate per tempo nell’ambito dell’elezione del
Consiglio nazionale del 2003, il 20 settembre 2002 il Consiglio federale ha
licenziato due disegni.
In primo luogo
sottopone alle Camere federali un disegno di ordinanza che prevede le
prescrizioni tecniche necessarie per garantire che i partiti dispongano del
registro e usufruiscano delle relative agevolazioni amministrative già in
occasione delle elezioni del Consiglio nazionale del 2003.
Secondariamente
stabilisce chiare condizioni per i Cantoni che intendono svolgere prove pilota
del voto elettronico (i Cantoni di Ginevra, Neuchâtel e Zurigo stanno svolgendo
lavori in tal senso). Il Consiglio federale subordina a tali condizioni il
rilascio delle autorizzazioni necessarie per le prove i cui risultati avranno
effetto giuridico vincolante nell’ambito di votazioni ed elezioni popolari
federali.
Si tratta di diverse
prescrizioni tecniche atte a impedire abusi quali per esempio la partecipazione
allo scrutinio da parte di non aventi diritto di voto o la deviazione di voti
espressi per via elettronica, a garantire il segreto del voto e l’osservanza del
principio "un voto per avente diritto di voto" e ad assicurare lo spoglio
completo e corretto dei voti.
Berna, 20 settembre
2002
CANCELLERIA FEDERALE
SVIZZERA
Informazione e
comunicazione
Per ulteriori
informazioni rivolgersi a:
Hans-Urs Wili,
Cancelleria federale,
Sezione dei diritti
politici
Tel. 031 / 322 37
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