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Adeguamento delle rendite AVS/AI del 2,4 percento e dei contributi minimi AVS/AI/IPG dal 2003

Comunicato stampa 20 settembre 2002

Adeguamento delle rendite AVS/AI del 2,4 percento e dei contributi minimi
AVS/AI/IPG dal 2003

Il Consiglio federale ha deciso di adeguare le rendite AVS/AI all'evoluzione
economica per il 1° gennaio 2003. Le rendite AVS/AI e gli importi destinati
a coprire il fabbisogno vitale nell'ambito del regime delle prestazioni
complementari verranno quindi aumentati del 2,4 percento. Anche i limiti
inferiore e superiore della tavola scalare dei contributi AVS/AI applicata
agli indipendenti e alle persone il cui datore di lavoro non è tenuto a
pagare i contributi saranno adeguati. Il contributo minimo AVS/AI/IPG è
stato fissato a 425 franchi l'anno.

Le rendite AVS/AI sono adeguate ogni due anni conformemente all'evoluzione
"dell'indice misto" corrispondente alla media aritmetica dell'indice dei
salari e di quello dei prezzi. L'ultimo adattamento delle rendite AVS/AI
risale al 1° gennaio 2001. In quell'anno l'indice dei prezzi è aumentato
dello 0,3 percento e quello dei salari del 2,5 percento. L'evoluzione
dell'indice dei prezzi prevista fino a dicembre 2002 viene stimata all'1,0
percento e quella dell'indice dei salari al 1,5 percento. Questo sviluppo
implica un adattamento delle prestazioni AVS/AI del 2,4 percento.

La rendita minima di vecchiaia passerà da 1030 a 1055 franchi al mese,
quella massima da 2060 a 2110 franchi al mese, gli assegni per grandi
invalidi di grado esiguo da 206 a 211 franchi, quelli di grado medio da 515
a 528 franchi e quelli di grado elevato da 824 a 844 franchi al mese. Il
sussidio d'assistenza per minorenni grandi invalidi ammonterà
rispettivamente a 7, 18 o 28 franchi al giorno.

Gli importi annui destinati a coprire il fabbisogno vitale nell'ambito del
regime delle prestazioni complementari saranno fissati a 17 300 franchi (16
880) per le persone sole, a  25950 franchi ( 25 320) per le coppie ed a
9060 franchi (8850) per gli orfani.

L'adeguamento dei contributi all'evoluzione dell'indice dei salari e a quell
o dei prezzi può essere abbinato a quello delle rendite. Anche se i tassi di
contribuzione non cambiano, il contributo minimo AVS/AI/IPG, invariato dal
1996, aumenterà da 390 a 425 franchi l'anno, il contributo minimo per l'AVS
facoltativa passerà da 648 a 706 franchi e quello dell'AI facoltativa da 108
a 118 franchi. L'adeguamento dei contributi valido a partire dal 2003
concerne inoltre i limiti inferiore e superiore della tavola scalare
applicata agli indipendenti ed ai salariati il cui datore di lavoro non è
tenuto a versare contributi. Il limite superiore passa da 48'300 a 50'700
franchi, quello inferiore da 7'800 a 8'500. Per i redditi inferiori al
limite superiore il contributo riscosso si riduce gradualmente fino al
limite inferiore. Sui redditi al di sotto degli 8'500 franchi va versato il
contributo minimo.

Costi dell'adeguamento delle prestazioni AVS/AI

L'adattamento dei contributi e delle prestazioni AVS/AI comporterà un
aumento dei costi di circa 866 milioni di franchi di cui 173 a carico della
Confederazione e 45 a carico dei Cantoni.

L'adeguamento degli importi destinati a coprire il fabbisogno vitale nell'
ambito delle prestazioni complementari comporterà costi supplementari per 9
milioni di franchi di cui 2 a carico della Confederazione e 7 a carico dei
Cantoni.

Rendita minima di vecchiaia                        1055 franchi; aumento del
2,4 percento

Assegno per grandi invalidi mensile                        di grado esiguo:
fr. 211

                        di grado medio:                         fr. 528

                        di grado elevato:                         fr. 844

Sussidio d'assistenza giornaliero per minorenni grandi invalidi
                        di grado esiguo:                        fr.   7

                        di grado medio:                         fr. 18

                        di grado elevato:                         fr. 28

Importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale nell'ambito delle PC

                        per persone sole:                        fr. 17 300

                        per coppie:                        fr. 25 950

                        per orfani:                        fr.   9 060

Contributi minimi

- AVS fr. 353 / AI fr. 59 / IPG fr. 13                         AVS/AI/IPG
fr. 425

                        AVS facoltativa:                        fr. 706

                        AI facoltativa:                        fr. 118

                        Dipartimento federale DEll'interno

                        Servizio stampa e informazione

Informazioni:                         tel. 031/ 322 90 61

                        J. Brechbühl, vicedirettore
                        Previdenza vecchiaia e superstiti

                        Ufficio federale delle assicurazioni sociali

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