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Nuova regolamentazione concernente la prescrizione dei reati

Regolamentazione speciale per i reati commessi su fanciulli

Berna, 12.09.2002. Mercoledì, il Consiglio federale ha posto in vigore per
il 1° ottobre 2002 una nuova regolamentazione semplificata concernente la
prescrizione di tutti i reati. Per i reati sessuali e violenti commessi su
fanciulli vige una regolamentazione speciale che tiene conto dei problemi
specifici delle giovani vittime.

Attualmente, in determinati casi, i termini di prescrizione possono essere
sospesi o interrotti. Il loro calcolo è pertanto spesso molto complicato, in
particolare quando è interposto ricorso. Per semplificare la situazione e
garantire la certezza del diritto, la nuova regolamentazione rinuncia al
sistema della sospensione e dell'interruzione prevedendo invece termini di
prescrizione più lunghi. In futuro, l'azione penale si prescriverà in 30
anni se al reato è comminata la reclusione perpetua, 15 anni se al reato è
comminata la reclusione o la detenzione fino a tre anni e 7 anni se al reato
è comminata un'altra pena.

"Periodo di riflessione" per le giovani vittime

La regolamentazione speciale per fanciulli minori di 16 anni tiene conto del
fatto che molte vittime spesso rimuovono dalla coscienza il trauma degli
atti sessuali cui sono state costrette o mantengono per lungo tempo segreto
l'accaduto a causa delle minacce rivolte loro dall'autore del reato. Di
conseguenza, sono in grado di sporgere denuncia soltanto diversi anni dopo
aver subito simili soprusi. È accordato loro un "periodo di riflessione"
adeguato per decidere se sporgere denuncia. Come novità, i reati sessuali
gravi commessi su fanciulli nonché i reati molto gravi contro la vita e
l'integrità dei fanciulli non sono prescritti prima che la vittima raggiunga
i 25 anni compiuti. Se una decisione di prima istanza è resa prima del
termine di prescrizione, il reato che ne è oggetto non cade in prescrizione.
La nuova regolamentazione speciale vige per tutti i reati che non sono
ancora prescritti il 1° ottobre 2002.

I reati sessuali gravi commessi su fanciulli presi in considerazione sono:
atti sessuali con fanciulli (art. 187 CP), atti sessuali con persone
dipendenti, vale a dire con minorenni di età superiore ai 16 anni (art. 188
CP), coazione sessuale (art. 189 CP), violenza carnale (art. 190 CP), atti
sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art.
191 CP), promovimento della prostituzione (art. 195 CP) e tratta di esseri
umani (art. 190 CP). Anche i seguenti reati gravi contro la vita e
l'integrità dei fanciulli sono inclusi nella regolamentazione speciale:
omicidio intenzionale (art. 111 CP), omicidio passionale (art. 113 CP) e
lesioni gravi (art. 122 CP). L'assassinio (art. 122 CP) non è menzionato in
quanto il termine di prescrizione è di 30 anni.

Per altre informazioni:
Peter Müller, vicedirettore dell'Ufficio federale di giustizia,
tel. 031 / 322 41 33