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La parte generale del diritto delle assicurazioni sociali entra in vigore il 1° gennaio 2003

Comunicato stampa                                       11 settembre 2002

La parte generale del diritto delle assicurazioni sociali entra in vigore il
1° gennaio 2003

Il Consiglio federale ha fissato al 1° gennaio 2003 l'entrata in vigore
della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali LPGA. Al contempo ne ha emanato la relativa ordinanza ed ha adeguato
al nuovo sistema numerose disposizioni esecutive delle singole assicurazioni
sociali.

Con l'entrata in vigore della LPGA le singole leggi che compongono il
diritto delle assicurazioni sociali della Confederazione avranno un
riferimento comune. Unica tra le assicurazioni sociali disciplinate dal
diritto federale, la previdenza professionale non rientra tuttavia nel campo
d'applicazione della LPGA. La nuova legge di riferimento contiene norme di
coordinamento ed uniforma le procedure dei diversi rami delle assicurazioni
sociali. Approvata dal Parlamento il 6 ottobre del 2000, si deve ad un'
iniziativa parlamentare presentata nel 1985 dall'allora consigliera agli
Stati Josi Meier.

L'emanazione dell'ordinanza concernente la parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali, anch'essa valida a partire dal 1° gennaio 2003, e l'
adeguamento delle ordinanze vigenti alla nuova normativa garantiscono l'
attuazione pressoché uniforme degli intenti principali sottesi alle
disposizioni della LPGA. Gli organi esecutivi dell'AVS/AI/IPG, delle
prestazioni complementari, dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell
'assicurazione malattie, dell'assicurazione contro gli infortuni, dell'
assicurazione militare e degli assegni familiari nell'agricoltura
valuteranno opposizioni, richieste di consultazione degli atti e richieste
di condono di restituzioni secondo gli stessi criteri. A partire dall'
entrata in vigore della LPGA comincia a decorrere un termine di 5 anni entro
il quale i Cantoni dovranno istituire un tribunale cantonale delle
assicurazioni quale unica istanza competente per il giudizio dei ricorsi
nell'ambito delle assicurazioni sociali. I Cantoni che non dispongono ancora
di un'organizzazione analoga dovranno centralizzare il potere
giurisdizionale oggi esercitato da diverse autorità di ricorso semplificando
le procedure di ricorso a più istanze.

                                                            DIPARTIMENTO
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e informazione

Informazioni:                                     031 322 42 37

Regina Berger Hadorn, Stato maggiore Assicurazione Vecchiaia e superstiti,
Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Allegato:             - OPGA e relativo commento

                        - Panoramica delle modifiche d'ordinanza