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Disciplinare in modo completo gli esami genetici sull'essere umano

Il Consiglio federale pone chiari limiti

Berna, 11.9.2002. Le condizioni per gli esami del patrimonio genetico umano
devono essere disciplinate in modo completo. La regolamentazione è volta a
proteggere la dignità umana, a impedire abusi e a garantire la qualità degli
esami. Mercoledì, il Consiglio federale ha licenziato il messaggio
concernente la legge federale sugli esami genetici sull'essere umano.

Gli esami genetici sull'essere umano contribuiscono a diagnosticare,
prevenire e curare malattie finora incurabili. Permettono inoltre di
determinare eventuali predisposizioni a malattie prima che si manifestino i
sintomi clinici (presintomatici). Esse sollevano quindi questioni
particolarmente delicate di carattere etico, psichico e sociale. Il disegno
di legge stabilisce principi generali per gli esami genetici, in particolare
che nessuno può essere discriminato a causa del suo patrimonio genetico e ne
disciplina l'applicazione nei diversi settori.

Garantire la qualità degli esami

Data la complessità degli esami genetici e la difficile interpretazione dei
relativi risultati, il disegno pone l'accento sulla garanzia della qualità.
I test genetici non possono essere consegnati a qualsiasi persona. I
laboratori che effettuano esami genetici devono ottenere un'autorizzazione
dall'autorità federale competente. Il disegno prevede inoltre l'istituzione
di una Commissione di esperti per gli esami genetici.

Nessun "figlio su misura"

Gli esami genetici a fini medici (inclusi gli esami prenatali e i depistaggi
genetici) devono avere uno scopo profilattico o terapeutico oppure servire a
operare scelte di vita o di pianificazione familiare. Possono essere
prescritti soltanto da un medico e devono essere accompagnati da una
consulenza completa. Un esame prenatale non può essere effettuato per
cercare caratteristiche dell'embrione o del feto che non incidono
direttamente sulla sua salute. Gli esami volti ad accertare il sesso del
nascituro sono permessi soltanto per poter diagnosticare una malattia. Il
disegno di legge vieta così la produzione di "figli su misura".

Divieto nell'ambito del lavoro e della responsabilità civile

Nell'ambito del rapporto di lavoro, il datore di lavoro non può, in linea di
principio, né domandare un esame presintomatico né utilizzare i risultati di
tale esame già effettuato in precedenza. Sono previste eccezioni se il luogo
di lavoro può comportare una malattia professionale, rischi di un grave
danno all'ambiente o rischi eccezionali di infortunio o di danni alla salute
di terzi. Nell'ambito della responsabilità civile, sono esclusi gli esami
presintomatici nonché la richiesta e l'utilizzo dei risultati di esami
presintomatici o prenatali già effettuati.

Regolamentazione differenziata per le assicurazioni

Le assicurazioni non possono esigere da un proponente un esame genetico. In
diversi settori assicurativi (in particolare le assicurazioni sociali e la
previdenza professionale) sono altresì vietate la richiesta e
l'utilizzazione dei risultati di esami precedenti. Negli altri settori delle
assicurazioni private, la richiesta dei risultati di esami precedenti è
permessa se questi ultimi hanno fornito risultati attendibili, rilevanti per
il calcolo dei premi.
A favore dell'assicurato con rischi elevati, è prevista una disposizione che
vieta l'acquisizione di esami nel caso in cui venga stipulata
un'assicurazione sulla vita con una somma assicurata fino a 400 000 franchi
e un'assicurazione non obbligatoria contro l'invalidità con una rendita
annuale di massimo 40 000 franchi.

Test prenatale di paternità soltanto dopo un colloquio di consulenza

Il disegno di legge disciplina anche l'allestimento di profili di DNA
disposti nell'ambito di un procedimento civile o amministrativo al fine di
determinare la filiazione o l'identità di una persona, ma anche quelli
operati su iniziativa di un privato senza che siano ordinati dall'autorità
(ad es. analisi private sulla paternità). Particolarmente delicati sono gli
accertamenti prenatali della paternità. Il disegno non vieta tali
accertamenti, ma esige che prima sia effettuato un approfondito colloquio di
consulenza con la gestante.

Le condizioni a cui è possibile allestire un profilo di DNA a fini penali e
per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse sono disciplinate
dalla legge sui profili di DNA, attualmente discussa in Parlamento.

Per altre informazioni:
? Hermann Schmid, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 / 322 40 87
? Eliane Rossier, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 / 322 47 83