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Il Consiglio federale licenzia il messaggio relativo alla revisione parziale della legge sull'asilo

Berna, 04.09.02  Mercoledì il Consiglio federale ha licenziato il messaggio
relativo alla modifica della legge sull'asilo. I pilastri più importanti
della revisione della legge sull'asilo sono la regolamentazione relativa
allo Stato terzo, un nuovo modello di finanziamento, lo statuto giuridico
delle persone oggi ammesse provvisoriamente, la procedura d'asilo e la
possibilità di ricorso nei centri di registrazione e negli aeroporti nonché
il divieto di lavoro. Nel contempo è adeguata anche la legge
sull'assicurazione malattie.

Regolamentazione relativa allo Stato terzo
La regolamentazione relativa allo Stato terzo proposta dalla revisione
parziale della legge sull'asilo prevede che i richiedenti l'asilo i quali,
prima di presentare la domanda d'asilo, abbiano soggiornato in uno Stato
terzo sicuro, vi siano rinviati senza entrare nel merito della loro domanda
d'asilo, a condizione tuttavia che lo Stato terzo sia disposto a riammettere
la persona allontanata. Spetterà al Consiglio federale designare gli Stati
terzi sicuri, tra i quali figureranno in particolare i Paesi limitrofi alla
Svizzera.
Vi saranno però anche eccezioni all'applicazione del disciplinamento
relativo allo Stato terzo, ad esempio nel caso in cui un richiedente l'asilo
abbia parenti prossimi in Svizzera.

Nuovo modello di finanziamento
Sono ora previste tre diverse somme forfettarie globali, una per le persone
con procedura d'asilo pendente, una seconda per le persone il cui
allontanamento è in corso d'esecuzione e una terza per i rifugiati con
permesso di dimora.
Il nuovo modello di finanziamento crea incentivi al risparmio; viene infatti
rimborsata soltanto una durata di presenza media. Se le persone in questione
lasciano il nostro Paese prima del termine previsto, il Cantone può
beneficiare di un risparmio, se invece la permanenza fino alla partenza
perdura oltre la media, le spese vanno a carico del Cantone. L'ammontare del
nuovo importo forfettario sarà fissato in modo tale che il cambiamento di
sistema non si ripercuota sul bilancio della Confederazione. A medio termine
si può però contare su influssi positivi sull'ammontare delle spese
nell'ambito dell'asilo, dato che il nuovo modello di finanziamento è più
efficiente e comporta meno lungaggini amministrative rispetto all'attuale.

Statuto giuridico delle persone oggi ammesse provvisoriamente
Al posto dell'attuale ammissione temporanea sono introdotte l'ammissione
umanitaria e l'ammissione provvisoria. I richiedenti l'asilo la cui domanda
d'asilo è stata respinta possono essere ammessi a titolo umanitario, se il
loro allontanamento è inammissibile o inesigibile sotto il profilo del
diritto internazionale pubblico. Queste persone, che presumibilmente
resteranno nel nostro Paese per un lungo periodo, fruiscono di un miglior
accesso al mercato del lavoro e sono incoraggiate nella loro formazione
professionale e nell'apprendimento di una lingua nazionale. Ci si propone in
tal modo di rafforzarne l'idoneità al ritorno. D'altro canto, si vuole far
sì che queste persone provvedano quanto prima al proprio mantenimento con i
frutti del loro lavoro. Le persone oggetto di una condanna penale sono
tuttavia escluse da tale tipo di ammissione.

Le persone il cui allontanamento dopo una decisione d'asilo negativa è
momentaneamente impossibile - in altri termini, l'esecuzione del quale è
realistica, ma temporaneamente irrealizzabile, poiché ad esempio le autorità
nazionali rifiutano la riammissione -, godono ora dello statuto
dell'ammissione provvisoria, che corrisponde grosso modo a quello delle
persone oggi ammesse provvisoriamente.

Procedura d'asilo e possibilità di ricorso nei centri di registrazione e
negli aeroporti
La procedura aeroportuale sarà trasformata in una procedura d'asilo
accelerata completa. Di principio, l'UFR potrà prendere all'aeroporto tutte
le decisioni che può pronunciare conformemente alla procedura interna.
Laddove lo prevede la legge, avrà luogo un'audizione alla presenza di
rappresentanti delle istituzioni di soccorso. Se un allontanamento è
prevedibile a partire dal centro di registrazione, l'UFR può garantirne
l'esecuzione disponendo una carcerazione in vista del rinvio forzato di 20
giorni al massimo.

La possibilità di ricorso nella procedura d'asilo accelerata e negli
aeroporti è riorganizzata. I richiedenti l'asilo disporranno di cinque
giorni lavorativi per interporre ricorso all'aeroporto contro decisioni di
non entrata nel merito nonché contro decisioni sull'asilo e
d'allontanamento. In caso di ricorso, la Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo (CRA) dovrà decidere in linea di principio entro cinque
giorni lavorativi.

Divieto di lavorare
La legge abilita il Consiglio federale a emanare un divieto di lavorare.
Potrà così reagire a determinate situazioni e crisi. Inoltre, potrà essere
evitata la migrazione secondaria di persone provenienti da altri Paesi
d'accoglienza.

Adeguamenti nel settore sanitario
I Cantoni hanno ora la possibilità di limitare la scelta dell'assicurazione
malattia nonché dei fornitori di prestazioni per i richiedenti l'asilo che
ricevono un aiuto sociale. Inoltre, per sgravare i Cantoni e gli
assicuratori, si prevede di non tenere conto dei richiedenti l'asilo
nell'ambito della compensazione dei rischi.

Per altre informazioni:
Brigitte Hauser-Süess, media e comunicazione UFR, tel. 031 / 325 93 50
Dominique Boillat, media e comunicazione UFR, tel. 079 301 59 53