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Legge sul commercio ambulante: il Consiglio federale adotta l'ordinanza d'esecuzione e fissa l'entrata in vigore

COMMUNIQUE DE PRESSE / Berna, le 4.9.2002

Legge sul commercio ambulante: il Consiglio federale adotta
l'ordinanza d'esecuzione e fissa l'entrata in vigore

Nel corso della sua seduta odierna, il Consiglio federale ha adottato
l'ordinanza d'esecuzione della legge sul commercio ambulante. Insieme
alla nuova legge sul commercio ambulante, l'ordinanza entrerà in
vigore il 1° gennaio 2003.

La nuova legge unifica a livello federale il diritto sul commercio
ambulante finora disciplinato su base cantonale, elimina la
frammentazione giuridica esistente in questo settore e sopprime le
tasse a volte elevate. Nel contempo, essa ingloba quello che resta
della legge vigente in materia di viaggiatori di commercio, ossia
riprende una parte della regolamentazione dei viaggiatori al minuto.
La nuova legge liberalizza quindi il commercio ambulante che può
essere esercitato senza restrizioni su tutto il territorio svizzero.
Inoltre, i requisiti unificati per l'accesso alla professione e le
tasse unitarie creano le necessarie condizioni nell'ambito del mercato
interno per l'esistenza del commercio ambulante.

La nuova legge comprende tutte le professioni che vengono esercitate
in maniera ambulante. Ciò riguarda sia i piccoli ambulanti che i
venditori di mercato, gli esercenti di punti vendita ambulanti, i
baracconisti, gli impresari circensi, i venditori porta a porta, gli
artigiani ambulanti, ecc. Solo le collette pubbliche per scopi
caritatevoli e di utilità pubblica, nonché le aste pubbliche
volontarie rimangono di competenza della legislazione cantonale.

L'esercizio del commercio ambulante è soggetto ad autorizzazione. I
venditori ambulanti che offrono merci o servizi per strada o che
praticano il porta a porta devono essere in possesso di una tessera di
legittimazione. Essa attesta che il suo titolare soddisfa le
condizioni legali fissate per l'esercizio del commercio ambulante e
deve essere esibita ogni qual volta il cliente ne faccia richiesta.
L'autorità cantonale competente può abilitare un'impresa o
un'associazione di categoria al rilascio della tessera di
legittimazione se garantisce che le condizioni previste dalla legge
sono rispettate.

L'obbligo d'autorizzazione per i baracconisti e gli impresari circensi
deriva dal potenziale  pericolo che presentano gli impianti gestiti.
L'autorizzazione è rilasciata se la sicurezza degli impianti è
garantita da un organismo di valutazione accreditato ed è stata
stipulata una polizza di assicurazione sulla responsabilità civile con
una copertura sufficiente. L'attestato di sicurezza deve essere
rinnovato periodicamente.

La vendita nei mercati, alle fiere e alle esposizioni è esente da
autorizzazione, ma sono naturalmente fatte salve le regole locali in
materia di utilizzo del suolo pubblico e le prescrizioni in materia di
polizia edilizia e del fuoco. Le patenti cantonali, il cui carattere
era prettamente fiscale, sono abolite. Continua ad essere prelevata
unicamente una tassa per coprire le spese legate all'autorizzazione.

Informazioni:
Guido Sutter, seco, Settore specializzati / Diritto, tel. 031 322 28
14, fax 031 324 09 56; malto:guido.sutter@seco.admin.ch