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Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro: protezione dei giovani lavoratori

COMMUNIQUE DE PRESSE / Berna, le 20.8.2002

Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro: protezione dei giovani
lavoratori

Il capo del Dipartimento federale dell'economia ha approvato il 19
agosto 2002 l'avvio della procedura di consultazione relativa
all'ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro per la protezione dei
giovani lavoratori. Il seco è stato incaricato di distribuire il
progetto di ordinanza ai Cantoni, ai partiti politici e alle cerchie
interessate affinché prendano posizione. La procedura di consultazione
durerà fino al 30 novembre 2002.

Nel quadro delle ultime revisioni, attuate nel 1998 e nel 2000, della
legge sul lavoro (LL) e della sua ordinanza 1, è risultato più
opportuno trasferire in un'ordinanza separata le disposizioni sulla
protezione dei giovani lavoratori, attualmente contenute
nell'ordinanza 1. Tali disposizioni devono inoltre essere adeguate in
seguito alla modifica della legge sul lavoro introdotta nel 1998 per
colmare una lacuna (occupazione dei giovani di età inferiore ai 13
anni) e in seguito alla ratifica da parte della Svizzera,
rispettivamente nel 1999 e nel 2000, delle Convenzioni
dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 138,
concernente l'età minima di ammissione all'impiego, e n. 182,
concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del
fanciullo sul lavoro.

L'ordinanza 5 sostituirà gli attuali articoli 3 e 47 - 59
dell'ordinanza 1. Conformemente alla riveduta legge sul lavoro,
saranno ora soggette alle disposizioni relative all'età minima anche
l'agricoltura, la produzione di piante, la pesca e le economie
domestiche private.

Il progetto di ordinanza definisce i giovani lavoratori che
beneficiano della protezione (i bambini fino a 15 anni e i giovani da
15 a 19 anni, 20 anni per gli apprendisti), nonché i lavori che sono
per loro leggeri o pericolosi. Il principio del divieto di occupare
bambini di età inferiore a 15 anni è accompagnato da alcune eccezioni
per i lavori leggeri, le commissioni o i periodi di pratica di
orientamento professionale, nonché per l'impiego nell'ambito di
attività culturali, artistiche, sportive e pubblicitarie. I lavori
pericolosi sono vietati ai bambini e ai giovani, con eccezioni anche
in questo caso, in particolare ai fini della formazione professionale.

Gli orari di lavoro - che differiscono solo leggermente da quelli
previsti attualmente - sono fissati in funzione delle attività e
dell'età. Sono parimenti stabilite norme per l'esercizio di attività
durante la notte o la domenica. L'ordinanza prevede una
semplificazione delle procedure di rilascio dei permessi per i lavori
pericolosi e, in alcuni settori (ad es. la panetteria), un'esenzione
dall'obbligo di richiedere un permesso per il lavoro notturno o
domenicale.

L'ordinanza è accompagnata da due liste (sotto forma di ordinanze del
Dipartimento federale dell'economia) concernenti i lavori pericolosi e
l'esenzione dall'obbligo di richiedere un permesso per il lavoro
notturno e domenicale.

I documenti relativi alla procedura di consultazione sono disponibili
al seguente indirizzo Internet:
http://www.seco-admin.ch > Lavoro e occupazione > Condizioni di lavoro

Informazioni:
Nathalie Kocherhans, Direzione del lavoro, tel. 031 322 28 58