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Assicurazione malattie: pacchetto di riforme e misure del Consiglio federale e del DFI

Comunicato stampa 3 luglio 2002

Assicurazione malattie:

pacchetto di riforme e misure del Consiglio federale e del DFI

Il Consiglio federale e il Dipartimento federale dell'interno hanno varato
un pacchetto di misure che fissano, tra l'altro, gli obiettivi delle riforme
a breve termine che il Consiglio federale aveva stabilito durante la seduta
speciale del 22 maggio 2002.

Durante la sua seduta speciale del 22 maggio 2002 il Consiglio federale ha
confermato che la legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) ha dato
in principio buoni risultati. Esso ha però confermato la propria intenzione
di prendere nuove misure volte a contenere i costi e di rafforzare quelle
già in atto. Come obiettivo generale, da raggiungere mediante misure a
breve, medio e lungo termine, il Consiglio federale si è imposto di gestire
meglio la quantità e di potenziare la cosiddetta adeguatezza delle
prestazioni, garantendone un impiego efficiente. In questo senso, così come
lo era stato per le decisioni volte a riforme a medio e a più lungo termine,
il Consiglio federale ha voluto concentrarsi sull'ottimizzazione del
sistema, in particolare mediante incentivi economici positivi o la rettifica
di quelli sbagliati. Il pacchetto di misure presente illustra chiaramente la
direzione e le possibilità di applicazione di questa strategia in una
prospettiva a breve scadenza. È strutturato in provvedimenti che riguardano
soprattutto la quantità delle prestazioni e in altri tesi prima di tutto ad
influenzare i prezzi.

Controllo dei costi in base alla quantità di prestazioni sanitarie consumate

Prestazioni solo previa autorizzazione del medico di fiducia

Il procedimento volto a verificare le prestazioni mediche controverse è
stato particolarmente intensificato e standardizzato durante gli ultimi
anni; si tratta di un processo di ottimizzazione continuo. In riferimento ai
costi, non sono tanto i prezzi e le tariffe delle prestazioni mediche a
causare problemi quanto soprattutto la quantità delle prestazioni prescritte
come anche le cosiddette prestazioni fornite in modo sproporzionato. Nel
quadro dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre), il DFI ha ultimamente
deciso, in quanto misura obbligatoria ai sensi del Consiglio federale, che
per quanto riguarda la quantità di prestazioni, sette cure o ambiti di
trattamento soggetti a decisioni terapeutiche difficili, potranno essere
coperte a partire dal 1° luglio 2002 solo previa autorizzazione del medico
di fiducia della cassa malati e dopo averne ottenuto la garanzia delle
spese. Si tratta ad esempio delle cure dentarie a carico degli
assicuratori-malattie indotte da una malattia grave sistemica oppure di
interventi chirurgici speciali per curare l'epilessia. La lista dei
trattamenti soggetti ad autorizzazione verrà continuamente ampliata nei
prossimi anni dopo un'accurata valutazione. Una serie d'interventi
particolarmente difficili o costosi, come anche il rimborso di una decina di
medicamenti a carico delle casse malati e di certe analisi e mezzi o
apparecchi di cura, erano finora soggetti all'approvazione dell'
assicuratore-malattie e del rispettivo medico di fiducia. Sempre nell'ambito
dei medicamenti, dei mezzi e degli apparecchi a carico delle casse malati,
nel corso dei prossimi anni altri prodotti saranno soggetti, dopo attento
esame, all'approvazione obbligatoria del medico di fiducia.

Promovimento mirato di trattamenti "adeguati"

Risparmi sono da ricercare soprattutto in misure volte ad evitare il
finanziamento di trattamenti di per sé indiscutibili ma effettuati in modo
inadeguato, vale a dire in casi in cui probabilmente non avranno alcun
effetto. Questo avviene in particolare quando un trattamento considerato
idoneo viene attuato troppo presto, in modo sproporzionato o ingiustificato
da un punto di vista medico. L'"adeguatezza" dei trattamenti può essere
spinta al meglio mediante misure basate sulla compartecipazione. Il DFI ha
avviato progetti conformi al mandato a medio termine del Consiglio federale,
tra cui uno teso alla sistematica documentazione di prestazioni nuove o
esistenti, unitamente all'elaborazione di un sistema peritale e di linee
direttive.

Limitazione delle autorizzazioni in base al bisogno per nuovi fornitori di
prestazioni
Il Consiglio federale ha stabilito in una nuova ordinanza le regole di un'
eventuale limitazione delle autorizzazioni in base al bisogno per nuovi
fornitori di prestazioni. L'ordinanza entrerà in vigore il 4 luglio 2002 e
sarà applicabile, fatta salva l'entrata in vigore di una nuova normativa
nell'ambito dell'autorizzazione dei fornitori di prestazioni ad esercitare a
carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie che la
abroghi, fino al 3 luglio 2005 al massimo. Considerato l'aumento delle
richieste, la Conferenza dei direttori cantonali della sanità ritiene che
non si possa attendere oltre. Con il blocco delle autorizzazioni, il
Consiglio federale adempie un mandato affidatogli dal Parlamento. Fin dal
2001 la LAMal stabilisce che un "freno d'emergenza" di questo tipo debba
essere introdotto qualora si assistesse ad un aumento a dismisura di nuovi
studi medici. Da parte del Parlamento questa misura è stata prevista a
titolo preventivo in accompagnamento alla libera circolazione delle persone
definita negli accordi bilaterali con l'UE. L'ordinanza stabilisce che a
livello nazionale sia il Consiglio federale a decidere sulla limitazione
delle autorizzazioni mentre ne conferisce ai Cantoni l'esecuzione. Tuttavia
ogni Cantone può prevedere eccezioni fondate per determinate categorie,
ambiti specialistici o regioni, arrivando anche a decidere, in presenza di
motivi seri, di non procedere (provvisoriamente) ad un'applicazione globale.
In questo modo i Cantoni possono adempiere al loro mandato costituzionale
inerente la garanzia dell'assistenza medica. Prima di prendere una
decisione, ciascun Cantone deve considerare la situazione vigente nei
Cantoni vicini. Per quanto riguarda l'esercizio in uno studio proprio di
specializzazioni mediche e di altre professioni legate alla salute, i cui
costi sono conteggiati dall'assicurazione di base, l'ordinanza dispone di
allegati nei quali viene definito il valore indicativo della copertura dell'
assistenza per ogni Cantone. Questi valori riflettono in larga misura la
situazione attuale sulla base dei dati disponibili. Ulteriori, singoli
emendamenti dell'allegato che si rivelassero necessari sulla base di
indicazioni concrete verrebbero decisi in agosto dal Consiglio federale su
relativa richiesta del DFI.

Controllo dei costi in base ai prezzi delle prestazioni sanitarie

Medicamenti: ampliamento del gruppo di Paesi per un confronto dei prezzi,
accelerazione delle verifiche di economicità e delle procedure di ammissione

Nell'ambito della verifica della presa a carico dei medicamenti da parte
delle casse malati, per l' 1.7.02 il Consiglio federale e il DFI hanno
varato misure riferite al tema dei costi dei medicamenti trattato durante la
tavola rotonda organizzata dal DFI nel luglio del 2001, che sono parte
integrante degli obiettivi del governo vertenti sul potenziamento del
controllo dei costi. Dopo accertamenti intensivi con le associazioni
interessate, la Commissione della concorrenza e il Sorvegliante dei prezzi,
è stato deciso di prendere in considerazione, oltre alla Germania, la
Danimarca e i Paesi Bassi, anche la Gran Bretagna quale Paese di confronto
per fissare il prezzo rimborsabile di un medicamento. Gli altri grandi Paesi
confinanti con la Svizzera (Francia, Italia, Austria) vengono inclusi a
titolo sussidiario. Ultimamente è diventato possibile presentare una
richiesta di ammissione nell'elenco dei medicamenti a carico delle casse
malati solo in presenza di un preavviso di Swissmedic in questo senso dato
nel quadro della procedura di autorizzazione d'accesso al mercato. In
aggiunta alla verifica condotta dopo la scadenza del brevetto (al più tardi
dopo 15 anni), il prezzo rimborsabile del medicamento, fissato al momento
dell'ammissione nell'elenco, dovrà essere riesaminato entro 24 mesi. Se il
prezzo viene reputato essere stato troppo alto, l'azienda farmaceutica
interessata è tenuta a restituire le eccedenze delle entrate a favore degli
assicurati.

Linie direttive per una registrazione trasparente dei costi e delle
prestazioni di ospedali e case di cura

Con l'emanazione dell'ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione
delle prestazioni (OCPre) il Consiglio federale determina condizioni quadro
unitarie per ospedali e case di cura per quanto riguarda la contabilità
analitica e la statistica delle prestazioni. La LAMal obbliga ospedali e
case di cura a registrare i propri costi e prestazioni in modo tale che la
parte dei costi a carico dell'assicurazione di base possa apparire nella sua
trasparenza. Una trasparenza dei costi fondata su basi di rilevamento
unitarie costituisce, in definitiva, una migliore condizione d'
equiparabilità e quindi il controllo dei costi. Senza misure accompagnatorie
il raggiungimento della trasparenza dei costi nel settore delle cure
potrebbe causare, perlomeno a breve termine, finanziamenti aggiuntivi nell'
ambito dell'assicurazione malattie.

Nuove prestazioni obbligatorie a partire dall' 1.7.02 e dall' 1.1.03

A partire dal 1° luglio 2002 il DFI ha inserito sette nuove prestazioni tra
quelle a carico degli assicuratori-malattie (tra le altre, le vaccinazioni
contro la tubercolosi e i meningococchi; sono in corso di valutazione gli
interventi radiologici o a ultrasuoni al seno con un grado invasivo minimo).
Dopo attenta verifica, altre 16 richieste sono state respinte
definitivamente oppure temporaneamente per mancanza di una sufficiente
documentazione, in vista di riesaminarle nuovamente non appena corredate da
risultati sufficientemente solidi ("No - in corso valutazione"). I costi
aggiuntivi e i risparmi derivati dalle nuove prestazioni si neutralizzano in
pratica a vicenda. A partire dal 1° gennaio 2003 si prevede di integrare
nuove prestazioni che causeranno costi aggiuntivi dell'ordine di 6,5 milioni
di franchi.

                        DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO

                        Servizio stampa e informazione

Informazioni:                        Tel. 031 / 322 90 04

                        Fritz Britt, vicedirettore

                        Capo Ambito Direzione Malattia e Infortunio

                        Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Allegati:

-   Foglio informativo Autorizzazione del medico di fiducia / "adeguatezza"
(*)

-   Foglio informativo Ammissione di nuove prestazioni obbligatorie a
partire dal 1.7.2002 (*)

-   Foglio informativo Blocco delle autorizzazioni (+ testo d'ordinanza /
spiegazioni)

-   Foglio informativo Medicamenti / ammissione nell'Elenco delle specialità
/ paragone dei prezzi / gruppo di Paesi (+ testo d'ordinanza / spiegazioni)
(*)

-   Foglio informativo Calcolo dei costi e registrazione delle prestazioni
in ospedali e case di cura (+ testo d'ordinanza)

(*)  Testo dell'ordinanza OPre (concernente i temi "prestazioni" e
"medicamenti")

I comunicati stampa dell'UFAS ed ulteriori informazioni sono disponibili
all'indirizzo Internet www.ufas.admin.ch