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Il Consiglio federale decide la riduzione del tasso d'interesse

Comunicato stampa 3 luglio 2002

Il Consiglio federale decide la riduzione del tasso d'interesse

minimo LPP

Poiché la situazione negativa della borsa, che tocca anche gli assicuratori
privati sulla vita attivi nell'ambito della previdenza professionale, ha
causato una notevole diminuzione delle riserve di fluttuazione degli
istituti di previdenza, il Consiglio federale ha affrontato il tema del
tasso d'interesse minimo da corrispondere sull'avere di vecchiaia nella
previdenza professionale. Giunto alla conclusione che nell'attuale
situazione urga un intervento ha quindi deciso di ridurre il tasso d'
interesse minimo dal 4 al (presumibilmente) 3% a partire dal 1° ottobre
2002. La decisione formale sarà emanata dopo la pausa estiva. Il Consiglio
federale intende inoltre fissare una strategia per la regolare verifica e l'
eventuale adeguamento dell'importante tasso in questione.

Dall'entrata in vigore della Legge federale sulla previdenza professionale
(LPP), nel 1985, sull'avere di vecchiaia LPP deve essere corrisposto un
interesse minimo del 4%. Troppo basso negli anni Novanta, questo tasso di
interesse, vista la situazione nel campo degli investimenti, è ora troppo
elevato. Il rendimento medio degli investimenti a rischio zero (obbligazioni
della Confederazione) è attualmente del 3,5%. La situazione molto difficile
degli investimenti in borsa permette solo in parte dei risultati positivi.
Un miglioramento a breve o medio termine del mercato dei capitali è molto
improbabile. L'andamento borsistico negativo ha ridotto fortemente le
riserve di fluttuazione degli istituti di previdenza e fatto sì che gli
assicuratori privati sulla vita possano praticare ormai soltanto in parte
senza subire perdite la previdenza professionale. Analizzata la situazione,
il Consiglio federale è giunto alla conclusione che non si può attendere
oltre ed ha quindi deciso per il 1° ottobre 2002 una riduzione
presumibilmente al 3% del tasso minimo d'interesse nella previdenza
professionale. Il Consiglio federale intende così evitare che gli istituti
di previdenza e la previdenza professionale offerta dagli assicuratori sulla
vita, di grande importanza in particolare per le piccole imprese, vengano a
trovarsi con una copertura insufficiente. Va tuttavia osservato che il
legislatore ha fissato consapevolmente un grado di copertura alto (100%)
affinché gli assicurati potessero confidare nella sicurezza della previdenza
professionale. Non si può quindi parlare di secondo pilastro a rischio.

Il Dipartimento federale dell'interno sta svolgendo accertamenti sulla
situazione finanziaria degli istituti di previdenza ed ha incaricato la
Commissione federale LPP di elaborare una procedura per la verifica del
tasso d'interesse minimo a scadenze regolari. Alla conclusione dei lavori il
Consiglio federale disporrà così di uno strumento che gli permetterà di
riesaminare la situazione. Sulla base di una regolare verifica, il tasso d'
interesse minimo potrà essere, se del caso, adeguato verso l'alto o verso il
basso.

Del resto, dal momento che le disposizioni relative al tasso d'interesse ne
fissano solo il livello minimo, la sua riduzione non comporta un minore
rendimento dell'avere di vecchiaia presso tutte le casse pensioni. Istituti
di previdenza in buone condizioni finanziarie possono continuare a
corrispondere un interesse maggiore sull'avere di vecchiaia. La riduzione
del tasso d'interesse nominale non comporta necessariamente una riduzione
reale degli interessi corrisposti ai singoli assicurati: determinante è il
rapporto tra l'evoluzione percentuale del salario e l'evoluzione del tasso d
'interesse fino alla riscossione della rendita.

                   Dipartimento federale dell'interno

                        Servizio stampa e informazione

Informazioni:                        031 / 322 90 61

                        Jürg Brechbühl, vicedirettore UFAS

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