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Nuovo disciplinamento dell'aiuto finanziario a turisti svizzeri

Il Consiglio federale pone in vigore con effetto al 1° settembre 2002 la
nuova ordinanza

Berna, 03.07.2002. Il Consiglio federale ha rivisto il disciplinamento della
concessione di anticipi a turisti svizzeri che si trovano in situazione di
bisogno durante un viaggio all'estero. Ha posto in vigore con effetto al 1°
settembre 2002 la nuova ordinanza sull'aiuto finanziario agli Svizzeri in
soggiorno temporaneo all'estero. La durata di validità dell'ordinanza  è
limitata a cinque anni. Dato che l'ordinanza si basa tuttora unicamente
sulla Costituzione federale, il Consiglio federale ha nel contempo
incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di
elaborare un progetto di legge.

L'ordinanza stabilisce che i turisti svizzeri che si trovano in situazione
di bisogno durante un viaggio all'estero hanno ora un diritto alla
concessione di un anticipo. Questo aiuto finanziario viene tuttavia
concesso - come era il caso sinora - con l'obbligo rimborsarlo; sono esclusi
i prestiti o altri tipi di aiuto materiale. L'ordinanza disciplina in modo
chiaro ed esaustivo gli scopi per i quali le rappresentanze svizzere possono
versare gli anticipi: per il finanziamento del rimpatrio in Svizzera, come
aiuto indispensabile fino al rimpatrio o fino all'ottenimento di mezzi
propri nonché per il sostegno delle spese ospedaliere e mediche.

Anticipi per turisti svizzeri...

Benché grazie all'ampliamento delle possibilità di trasferimento
internazionale di denaro vi siano sempre meno turisti svizzeri che si
trovano in situazione di bisogno, le rappresentanze svizzere versano tuttora
annualmente all'incirca 100'000 franchi sotto forma di anticipi. I rimborsi
sono effettuati alla Sezione "Aiuto sociale degli Svizzeri all'estero"
dell'Ufficio federale di giustizia.

... e prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero

Compito principale della Sezione è il sostegno di cittadini svizzeri,
domiciliati all'estero o che si trovano da oltre tre mesi all'estero e che
sono in uno stato di bisogno. In virtù della legge federale su prestazioni
assistenziali agli Svizzeri all'estero, l'UFG versa annualmente oltre sei
milioni di franchi.

Altre informazioni:
Jean-Marc Wichser, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 / 322 43 45