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Modifica dell'ordinanza che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell'Irak

COMMUNIQUE DE PRESSE / Berna, le 3.7.2002

Modifica dell'ordinanza che istituisce misure economiche nei confronti
della Repubblica dell'Irak

Il Consiglio federale ha modificato l'ordinanza che istituisce misure
economiche nei confronti della Repubblica dell'Irak. In questo modo,
esso tiene conto delle modifiche decise dal Consiglio di sicurezza
dell'ONU con l'adozione della risoluzione 1409 (2002) del 14 maggio
2002. Tale risoluzione prevede una serie di agevolazioni per
l'esportazione verso l'Irak di beni ad uso civile, nel quadro del
cosiddetto "Oil for Food Programme". Grazie a questo programma, l'Irak
può esportare petrolio e prodotti petroliferi. Il ricavato confluisce
in uno speciale conto fiduciario che serve a finanziare le
esportazioni di beni ad uso civile destinate all'Irak.

Ai sensi dell'ordinanza che istituisce misure economiche nei confronti
della Repubblica dell'Irak, ogni esportazione di beni verso l'Irak
necessita di una preventiva autorizzazione del Segretariato di Stato
dell'economia (seco). L'importazione di beni provenienti dall'Irak è
vietata, fatta eccezione per il petrolio e i prodotti petroliferi, la
cui importazione è stata autorizzata dall'ONU nel quadro dell'"Oil for
Food Programme". Informazioni dettagliate sulle procedure di
autorizzazione sono disponibili sul sito Internet del seco
(www.seco-admin.ch, -> politica economica esterna, -> controllo
all'esportazione e sanzioni, -> sanzioni). Oltre alle misure
economiche, nei confronti della Repubblica dell'Irak vigono un embargo
aereo e sanzioni finanziarie.

Nel 2001, le imprese svizzere hanno esportato in Irak, nel quadro
dell'”Oil for Food Programme”, merci per circa 275 milioni di franchi.

Informazioni:
Roland E. Vock, seco, Politica di controllo delle esportazioni e
sanzioni, tel. 031 324 07 61