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Gestione del lupo in Svizzera

Berna, 2 luglio 2002

Gestione del lupo in Svizzera

Periodo di prova

I Cantoni e l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio
(UFAFP) hanno concordato le prossime tappe da seguire nel piano di gestione
del lupo in Svizzera. È stato deciso un periodo di prova, che servirà a
raccogliere ulteriori esperienze affinché si possano elaborare con i Cantoni
e gli ambienti interessati le migliori condizioni per gestire il ritorno
naturale del lupo. Nel frattempo le regole stabilite nel Concetto
provvisorio riguardo alle autorizzazioni di abbattimento, alle misure di
prevenzione e ai risarcimenti in caso di danni servono da riferimento.

Durante una riunione con la direzione dell'UFAFP, i Cantoni hanno chiesto l'
introduzione di un periodo di prova al fine di raccogliere ulteriori
esperienze sul lupo. Il Concetto lupo sarà adottato al termine di questo
periodo. Affinché i Cantoni possano appoggiarsi su regole chiare durante la
fase di prova, il progetto del Concetto serve da riferimento provvisorio sui
punti seguenti:

? I Cantoni possono autorizzare l'abbattimento di un animale che causa danni
insopportabili (50 pecore predate in quattro mesi in un raggio di 5
chilometri). Al fine di permettere ai Cantoni di reagire più rapidamente in
caso di attacchi importanti, potrà essere rilasciata un'autorizzazione di
abbattimento se più di 25 animali sono predati in un lasso di tempo di un
mese in un raggio di 5 chilometri. A seconda delle circostanze, è possibile
che vi sia un allentamento di questi criteri con l'accordo dell'UFAFP.

? L'attuazione di misure di protezione è prioritaria nelle regioni popolate
dal lupo. La Confederazione contribuisce ai costi relativi alle misure di
protezione. In particolare, devono essere istituiti "centri di competenza
per la protezione delle greggi di pecore". Oltre all'allevamento e all'
addestramento di animali da protezione - cani o asini - questi centri
avranno pure il compito di consigliare gli allevatori di pecore, i quali
potranno acquistarvi i propri animali da protezione.

? In caso di danni arrecati al bestiame, la Confederazione paga l'80% dei
risarcimenti versati all'allevatore, mentre il Cantone si assume il 20% dei
costi. Il Cantone è responsabile di censire il numero di animali predati.

UFAFP UFFICIO FEDERALE DELL'AMBIENTE, DELLE FORESTE E DEL PAESAGGIO
Servizio stampa

Informazioni

? Philippe Roch, direttore dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle
foreste e del paesaggio (UFAFP), tel. 031 322 93 01

? Willy Geiger, vice direttore dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle
foreste e del paesaggio (UFAFP), tel. 031 322 24 96