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Decisioni sull'impostazione della revisione parziale della legge sull'asilo

Berna, 26.06.02  Il 26 giugno 2002 il Consiglio federale ha deciso
l'impostazione della revisione parziale della legge sull'asilo. Queste
riguardano tra l'altro lo statuto giuridico delle persone oggi ammesse
provvisoriamente, la regolamentazione relativa allo Stato terzo, la
procedura d'asilo e la possibilità del ricorso nei centri di registrazione e
agli aeroporti nonché il divieto di lavoro.

Statuto giuridico delle persone oggi ammesse provvisoriamente

Al posto dell'attuale ammissione provvisoria, saranno creati due nuovi
statuti. I richiedenti l'asilo che non sono rifugiati riconosciuti, ma che
presumibilmente non lasceranno la Svizzera, fruiranno di un'ammissione in
vista d'integrazione. Quest'ultima concerne soprattutto le persone il cui
allontanamento dalla Svizzera è inammissibile o inesigibile sotto il profilo
del diritto internazionale, come accertato dalle autorità preposte
all'asilo. L'ammissione in vista d'integrazione comporta segnatamente un
migliore accesso al mercato del lavoro. Inoltre, per quanto concerne il
ricongiungimento familiare, devono in linea di massima valere le stesse
condizioni applicate agli stranieri con un permesso di dimora. Si dovrà
segnatamente promuovere l'apprendimento di una lingua ufficiale e la
formazione professionale da parte delle persone ammesse in vista
d'integrazione. Tuttavia, le persone passibili di pena saranno escluse da
questo tipo di ammissione.

Le persone per le quali è impossibile l'esecuzione dell'allontanamento
saranno soltanto tollerate. Esse fruiranno dello stesso statuto attualmente
valido per le persone ammesse provvisoriamente.

Regolamentazione relativa allo Stato terzo

La regolamentazione relativa allo Stato terzo, proposta nella revisione
parziale della legge sull'asilo, prevede che i richiedenti l'asilo, che
prima di presentare la loro domanda d'asilo hanno soggiornato in uno Stato
terzo sicuro e possono farvi ritorno, devono essere allontanati in questo
Stato, senza che si entri nel merito della loro domanda d'asilo. D'ora in
poi il Consiglio federale avrà la competenza di designare gli Stati terzi
sicuri. Per quanto riguarda gli Stati terzi sicuri, si tratterà segnatamente
dei Paesi limitrofi.

Nondimeno, vi potranno essere anche eccezioni nell'applicazione della
regolamentazione relativa allo Stato terzo, come ad esempio quando un
richiedente l'asilo ha parenti stretti in Svizzera.

Procedura d'asilo e possibilità di ricorso nei centri di registrazione e
agli aeroporti

La possibilità di ricorso nella procedura d'asilo accelerata e agli
aeroporti deve essere elaborata conformemente al diritto pubblico
internazionale. D'ora in poi, per interporre ricorso nella procedura
accelerata contro decisioni di non entrata nel merito e contro decisioni
d'asilo e d'allontanamento, un richiedente l'asilo disporrà di cinque giorni
lavorativi. In questi casi, la Commissione svizzera di ricorso in materia
d'asilo (CRA) dovrà decidere in principio entro cinque giorni lavorativi.

La procedura all'aeroporto sarà ampliata in una procedura d'asilo accelerata
completa. In tal modo l'UFR potrà prendere all'aeroporto essenzialmente
tutte le decisioni come nella procedura interna. Qualora prevista dalla
legge, l'audizione federale avverrà direttamente all'aeroporto con
rappresentanti delle istituzioni di soccorso. La procedura all'aeroporto
sarà dunque simile a quella applicata nel Paese dato che sarà dotata di
estese competenze decisionali e di assegnazione.

Nella misura in cui l'esecuzione dell'allontanamento è prevedibile a partire
dal centro di registrazione, la carcerazione in vista del rinvio forzato
sarà di 20 giorni al massimo.

Divieto di lavoro

Il Consiglio federale deve poter disporre a livello di legge della
competenza di emanare un divieto di lavoro. Quest'ultimo deve essere
ristretto a determinati gruppi di richiedenti l'asilo ed essere limitato nel
tempo. In tal modo il Consiglio federale sarà in grado di reagire a
determinate situazioni e crisi. Inoltre, potrà essere evitata la migrazione
secondaria di persone provenienti da altri Paesi d'accoglienza.

Per ulteriori informazioni:
Brigitte Hauser-Süess, Servizio d'informazione UFR, tel. 031 / 325 93 50
Dominique Boillat, Servizio d'informazione UFR, tel. 031 / 325 98 80