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Provvedimenti a favore della viticoltura

COMMUNIQUE DE PRESSE / Berna, le 26.6.2002

Provvedimenti a favore della viticoltura

In data odierna, il Consiglio federale ha promulgato due ordinanze
volte a migliorare la situazione del settore vitivinicolo; una prevede
un aiuto a favore dell'utilizzo analcolico di parte del raccolto di
uva del 2002, l'altra disciplina il sostegno finanziario alla
riconversione dei vigneti svizzeri nel 2003.

La viticoltura svizzera è confrontata con una situazione economica
difficile. Il calo del consumo di vino bianco, registrato all'inizio
degli anni '90, è continuato anche a causa dell'apertura progressiva
delle frontiere. Nonostante le misure di riassetto dei vigneti in
atto, il volume di produzione di vino bianco è tuttora superiore al
livello del consumo. Viste le circostanze, il Consiglio federale ha
varato due provvedimenti mediante i quali intende contribuire alla
vitalità del settore vitivinicolo indigeno e salvaguardare i paesaggi
viticoli.

L'ordinanza sulla concessione di contributi per l'elaborazione di
prodotti analcolici nel 2002 consentirà agli addetti all'elaborazione
di succo d'uva, di vino-mosto e di prodotti simili di beneficiare di
un contributo di 2 franchi il litro di mosto trasformato. Il
provvedimento riguarda soltanto le uve dei vitigni Chasselas e
Müller-Thurgau. Per poter fruire dell'aiuto, i tre grandi Cantoni a
vocazione viticola, ossia Vallese, Vaud e Ginevra, devono limitare
nuovamente la loro produzione, almeno nella misura di quanto fatto nel
2001.

L'ordinanza sulla concessione di contributi per la salvaguardia dei
vigneti svizzeri nel 2003 prevede un aiuto alla riconversione dei
vigneti svizzeri onde adeguare l'assortimento di vitigni alle esigenze
del mercato. Mediante questo provvedimento s'intende tutelare il
potenziale viticolo svizzero sostituendo i vitigni Chasselas e
Müller-Thurgau con varietà più richieste dal mercato. Ai proprietari o
ai gestori di vigneti che riconvertono le loro superfici verrà versato
un aiuto federale variabile da 20'000 a 35'000 franchi per ettaro a
dipendenza della declività. La concessione dell'aiuto è subordinata a
una serie di condizioni che i Cantoni sono tenuti a rispettare,
segnatamente quella di applicare anche nel 2002 e 2003 almeno la
limitazione della produzione introdotta nel 2001.

Il Consiglio federale ha pure approvato la modifica di diverse
ordinanze vigenti in ambito agricolo. Una di queste modifiche concerne
l'abrogazione del dazio ridotto per le varietà di alberi da frutto che
non sono prodotte in Svizzera e la riduzione generale dei dazi
applicati per le pianticelle di alberi da frutto. Inoltre, esso ha
rivisto la chiave di riparto dell'importo prelevato sulle importazioni
di zucchero tra la Cassa federale e il fondo di garanzia per il
finanziamento delle riserve obbligatorie nonché introdotto un
certificato di controllo per le importazioni di prodotti biologici.

Informazioni:
Ufficio federale dell'agricoltura, Sezione Colture speciali e
vitivinicoltura, Pierre Schauenberg, Tel. 031-324 84 21