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Riconoscimento reciproco dei diplomi tra gli stati membri dell'UE e la Svizzera

COMMUNIQUE DE PRESSE / Berna, le 31.5.2002

Riconoscimento reciproco dei diplomi tra gli stati membri dell'UE e la
Svizzera

Con l'entrata in vigore il 1° giugno 2002 dei trattati bilaterali tra
la Svizzera e l'UE, il nostro Paese partecipa al sistema vigente
nell'UE per il reciproco riconoscimento dei diplomi professionali. I
partner degli accordi riconosceranno i diplomi di fine formazione di
quelle professioni già regolamentate dai singoli stati membri. Alla
base del riconoscimento vi è l'accordo sulla libera circolazione delle
persone, che permette ai cittadini e alle cittadine svizzeri e agli
appartenenti degli altri stati membri dell'UE di accedere ai mercati
del lavoro e dei servizi degli Stati membri. Grazie all'estensione
della regolamentazione all'Associazione Europea di libero scambio
(AELS) la libera circolazione delle persone è valida anche tra la
Svizzera e l'Islanda, la Norvegia e il Liechtenstein. La Svizzera e
tutti gli Stati membri dell'UE/AELS dispongono di centri nazionali
d'informazione, che consigliano i richiedenti e li indirizzano alle
autorità di riconoscimento competenti. Il centro d'informazione
svizzero per il riconoscimento di diplomi professionali è insediato
presso l'Ufficio federale della formazione professionale e della
tecnologia (UFFT).

L'UE ha adottato un sistema unitario per il riconoscimento dei diplomi
degli Stati membri. Per riconoscere un diploma da uno Stato all'altro,
il contenuto e la durata della formazione devono essere paragonabili.
Per una minoranza di professioni (professioni mediche, paramediche e
accademiche) l'UE ha emanato le cosiddette "direttive settoriali", che
permettono il riconoscimento automatico dei relativi diplomi
professionali. In tutti i casi restanti lo Stato ospitante ha il
diritto di paragonare la formazione e l'esperienza professionale con i
requisiti richiesti nel proprio Paese e di respingere, a determinate
condizioni, il riconoscimento di un diploma o di pretendere un
adeguamento.

Le regole stabilite dalla Svizzera e dall'UE per il riconoscimento dei
diplomi vengono effettivamente applicate soltanto se la professione in
questione è regolamentata nello Stato in cui se ne richiede il
riconoscimento, cioè se per svolgere tale professione è necessario un
attestato di capacità riconosciuto dallo Stato. "Statale" è ritenuto
ogni diploma rilasciato direttamente dallo Stato (Confederazione,
Cantoni, Comuni) oppure riconosciuto da un ufficio statale. Fanno
parte delle professioni regolamentate quelle svolte in campi
d'attività in cui la manipolazione errata può rappresentare un
pericolo (p.e. nel campo delle applicazioni mediche, dell'uso di
esplosivi, delle installazioni (elettriche), delle guide alpine). La
maggior parte delle professioni può essere praticata senza detenere un
certificato di formazione formalmente riconosciuto dallo Stato e non
ricade pertanto nel campo di applicazione degli accordi sulla libera
circolazione delle persone. Neppure il riconoscimento dei titoli
accademici per accedere a cicli formativi superiori, rispettivamente a
studi postdiploma, è oggetto dell'accordo.

Primo interlocutore per i postulanti provenienti dagli Stati
dell'UE/AELS è l'apposito centro nazionale d'informazione creato in
seno all'Ufficio federale della formazione professionale e della
tecnologia. Esso rilascia informazioni sulle professioni regolamentate
che ricadono nel campo d'applicazione degli accordi e indica agli
interessati l'autorità preposta alle autorizzazioni. I cittadini
svizzeri che auspicano far riconoscere un diploma professionale in uno
degli Stati membri dell'UE devono rivolgersi all'Ufficio nazionale
competente nello stato in cui vogliono svolgere la loro attività (gli
indirizzi si trovato sul sito http://www.enic-naric.net/).

Informazioni:
Carmen Steimann Sager, Comunicazione UFFT, Tel. 031 322 58 84,
carmen.steimann@bbt.admin.ch 
Daniela Fasciati, Centro d'informazione per i diplomi professionali, settore giuridico, UFFT, Tel. 031 322 79 76 daniela.fasciati@bbt.admin.ch
Informazioni su Internet: www.bbt.admin.ch (Dossier/Riconoscimento internazionale dei diplomi)