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Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e degli enti legati a Osama bin Laden, al gruppo « Al-Qaïda » o ai Taliban

COMMUNIQUE DE PRESSE / Berna, le 8.5.2002

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e
degli enti legati a Osama bin Laden, al gruppo « Al-Qaïda » o ai
Taliban

Il 7 maggio 2002, il Dipartimento federale dell'economia ha aggiunto
all'allegato 2 dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei
confronti delle persone e degli enti legati a Osama bin Laden, al
gruppo « Al-Qaïda » o ai Taliban i 10 nomi seguenti: the Aid
Organization of the Ulema, Ahmed Idris Nasreddin, Abdelkader Mahmoud
Es Sayed, Khalid Al-Fawaz, Abu Hamza Al-Masri, Lased Ben Heni, Mohamed
Ben Belgacem Aouadi, Mokhtar Bouchoucha, Tarek Charaabi, Sami Ben
Khemais Essid. Nei confronti delle persone e degli enti menzionati
nell'allegato 2 è previsto un embargo sugli armamenti, il divieto di
entrare in Svizzera e di transitare attraverso la Svizzera nonché
sanzioni finanziarie.

Le persone o le istituzioni che detengono o gestiscono averi che si
deve presumere siano soggetti alle sanzioni finanziarie devono
dichiararli senza indugio al Segretariato di Stato dell'economia
(seco).

Con questa modifica, la Svizzera concretizza una corrispondente
decisione del Comitato delle Nazioni Unite competente per le sanzioni
nei confronti dell'Afghanistan, del 25 aprile 2002.

Il testo dell'ordinanza e l'allegato 2 sono disponibili sul sito
Internet del seco (www.seco-admin.ch, > politica economica estera, >
controllo all'esportazione e sanzioni, > sanzioni).

Informazioni:
Othmar Wyss, seco, Politica di controllo all'esportazione e sanzioni,
tel. 031/324 09 16