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Accordi bilaterali Svizzera-UE e Convenzione AELS riveduta: provvedimenti organizzativi in vista dell'entrata in vigore

COMMUNIQUE DE PRESSE / Berna, le 24.4.2002

Accordi bilaterali Svizzera-UE e Convenzione AELS riveduta:
provvedimenti organizzativi in vista dell'entrata in vigore

Oggi il Consiglio federale ha approvato i provvedimenti organizzativi
necessari in vista dell'entrata in vigore degli accordi bilaterali tra
la Svizzera e l'UE nonché di quella della Convenzione AELS riveduta.
In tal modo numerose leggi e ordinanze federali, nuove o modificate,
entreranno in vigore il 1° giugno 2002, contemporaneamente agli
accordi bilaterali e alla Convenzione AELS riveduta. Inoltre saranno
istituiti alcuni comitati misti Svizzera-UE, incaricati della gestione
degli accordi bilaterali.

- Modifiche legislative

In linea di massima, ognuna delle due parti contraenti è responsabile
della concretizzazione e dell'applicazione dei sette accordi
bilaterali del 1999 tra la Svizzera e l'UE sul proprio territorio. A
tale scopo la Svizzera ha modificato numerose leggi e ordinanze
federali e ne ha emanate alcune nuove. Queste modifiche legislative
entreranno in vigore il 1° giugno 2002, contemporaneamente agli
accordi bilaterali.

Inoltre è stato necessario modificare o emanare di nuovo diversi atti
legislativi in vista dell'attuazione della Convenzione AELS riveduta.
Tali modifiche legislative entreranno pure in vigore il 1° giugno
2002, assieme alla Convenzione AELS riveduta.

Altre modifiche legislative sono già entrate in vigore (ad esempio per
realizzare l'Accordo tra la Svizzera e l'UE sui trasporti terrestri) o
entreranno in vigore successivamente.

- Comitati misti Svizzera - UE

I comitati misti provvedono al corretto funzionamento degli accordi
bilaterali tra la Svizzera e l'UE. Si tratta di organi comuni a
entrambe le parti contraenti. Oggi il Consiglio federale ha stabilito
i criteri per la composizione delle delegazioni svizzere per tali
comitati. La delegazione svizzera sarà presieduta dal Dipartimento o
dall'Ufficio responsabile dell'accordo bilaterale in questione.
A titolo di esempio: i rappresentanti svizzeri nel comitato misto per
l'Accordo sul trasporto aereo saranno posti sotto la direzione
dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC). L'Ufficio
dell'integrazione DFAE/DFE è corresponsabile per tutti i comitati
misti.

Un comitato misto viene istituito per ogni accordo bilaterale, con due
eccezioni: l'Accordo sulla ricerca è gestito dal comitato di ricerca
dell'Accordo quadro del 1986, già esistente, mentre per l'Accordo
sull'agricoltura verrà istituito un comitato veterinario, oltre al
comitato misto dell'agricoltura.

In particolare, ai comitati misti sono attribuiti i seguenti compiti:
scambio di opinioni e di informazioni, elaborazione di
raccomandazioni, potere decisionale nei casi espressamente previsti
dagli accordi (p. es. modifica degli allegati). I comitati misti
prendono le decisioni di comune accordo. Le modifiche degli accordi
bilaterali che implicano nuovi obblighi rimangono di competenza delle
parti contraenti (in Svizzera esse sono soggette all'approvazione del
Parlamento e, all'occorrenza, al referendum facoltativo).

Gli accordi bilaterali e l'”acquis” comunitario, che ne costituisce il
fondamento, sono applicati e interpretati in modo indipendente da
entrambe le parti contraenti. Di conseguenza non esiste una
giurisdizione comune. L'Accordo sul trasporto aereo è l'unico per il
quale la Svizzera ha riconosciuto la competenza esclusiva delle
istituzioni dell'Unione europea per il controllo del rispetto delle
regole della concorrenza. Tuttavia, ognuna delle parti contraenti
mantiene la competenza del controllo degli aiuti statali.

- Il Consiglio dell'AELS

La Convenzione AELS viene gestita dal Consiglio dell'AELS, in cui sono
rappresentate tutte le parti contraenti (Svizzera, Liechtenstein,
Islanda, Norvegia). Esso decide all'unanimità nei casi previsti
espressamente dalla Convenzione. Tali decisioni sono successivamente
applicate ed eseguite dagli Stati membri.

- Informazioni

Le informazioni in merito al contenuto dei sette accordi bilaterali
tra la Svizzera e l'UE sono fornite dai Dipartimenti e dagli Uffici
competenti. L'Ufficio dell'integrazione DFAE/DFE risponde alle domande
generali concernenti l'applicazione degli accordi e la Convenzione
AELS riveduta.

Informazioni:
Domande generali di tipo giuridico e istituzionale: 
Ufficio dell'integrazione DFAE/DFE, Daniel Felder, tel. 031 322 22 89, e Yvonne Schleiss, tel. 031 322 26 42.

Domande sulla Convenzione AELS riveduta:
Ufficio dell'integrazione DFAE/DFE, Michel di Pietro, tel. 031 324 08 91