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Modifica dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dei Taliban (Afghanistan)

COMMUNIQUE DE PRESSE / Berna, le 11.4.2002

Modifica dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dei
Taliban (Afghanistan)

Il 9 aprile 2002 il Dipartimento federale dell'economia ha aggiunto
all'allegato 2 dell'ordinanza del 2 ottobre 2000 che istituisce
provvedimenti nei confronti dei Taliban (Afghanistan) due
organizzazioni sospettate di essere in contatto con i Taliban come
pure con Osama Bin Laden e la sua organizzazione al Qaida. Si tratta
della Al Haramain Islamic Foundation in Bosnia-Erzegovina e in
Somalia.
L'allegato 2 specifica le persone fisiche e giuridiche i cui averi in
Svizzera devono essere bloccati e alle quali è vietato mettere a
disposizione fondi, direttamente o indirettamente. Chiunque detenga o
gestica averi che si deve presumere siano soggetti al blocco devono
dichiararli senza indugio al Segretariato di Stato dell'economia
(seco). L'allegato è disponibile sul sito Internet del seco
(www.seco-admin.ch,  politica economica estera 
controllo all'esportazione e sanzioni  sanzioni).
Con questi provvedimenti, la Svizzera implementa una corrispondente
decisione del Comitato delle Nazioni Unite competente per le sanzioni
nei confronti dell'Afghanistan, del 13 marzo 2002.
Attualmente, in virtù dell'ordinanza menzionata risultano bloccati 69
conti bancari per un totale di circa 34 milioni di franchi svizzeri.

Informazioni:
seco, Politica di controllo all'esportazione e sanzioni,
Othmar Wyss, tel. 031/324 09 16 o
Roland Vock, tel. 031/324 07 61