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Migliora la protezione delle vittime di incidenti della circolazione

Berna, 10.04.2002. Chi è vittima di un incidente della circolazione all'estero deve poter far valere nel proprio Paese le pretese di risarcimento dei danni nei confronti degli assicuratori di responsabilità civile esteri. Questa innovazione costituisce lo scopo principale della cosiddetta direttiva sulla protezione dei visitatori e sarà introdotta dall'Unione europea entro il 20 gennaio 2003. Dal canto suo, la Svizzera riprende il contenuto di questa direttiva nel proprio diritto interno. Il Consiglio federale ha licenziato il relativo messaggio all'attenzione del Parlamento.

La Svizzera riprende il contenuto della quarta direttiva CE sull'assicurazione autoveicoli - la cosiddetta direttiva sulla protezione dei visitatori – adeguando la legge sulla circolazione stradale (LCStr) e la legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA). I presenti disegni di modifica della LCStr e della LSA migliorano sotto diversi aspetti la protezione delle vittime svizzere di incidenti della circolazione all'estero:

  • il centro d'informazione, gestito dall'Ufficio nazionale di assicurazione, aiuta le persone lese a far valere presso l'organismo giusto le pretese d'indennizzo;
  • le persone lese non devono piú far valere le pretese di risarcimento dei danni presso un assicuratore all'estero: infatti, per la liquidazione dei sinistri possono rivolgersi a un mandatario che l'assicuratore ha designato in Svizzera. Il mandatario deve soddisfare entro tre mesi le pretese di risarcimento dei danni oppure fornire una risposta sostanziale. Se non lo fa oppure se l'assicuratore estero non ha designato in Svizzera nessun mandatario per la liquidazione dei sinistri, la persona lesa può rivolgersi all'organo d'indennizzo del Fondo nazionale di garanzia.

Le disposizioni cosí riprese avranno tuttavia pieno effetto soltanto quando gli Stati dello Spazio economico europeo (SEE) applicheranno tali disposizioni anche nei confronti della Svizzera. Di conseguenza, non appena il Parlamento avrà approvato i progetti, la Svizzera chiederà la reciprocità a tutti gli Stati SEE.

Grazie alle presenti modifiche di legge, i diritti in materia di protezione di cui godono i visitatori saranno estesi anche ai casi meramente nazionali: la vittima di un incidente ha ora in ogni caso il diritto di pretendere che l'assicuratore liquidi entro tre mesi le pretese di risarcimento dei danni. Altrimenti, la parte lesa può rivolgersi all'organo d'indennizzo.

Altre informazioni:

Servizio d'informazione UFAP, tel. 031 / 325 01 65