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Disciplinare le condizioni per la sterilizzazione e indennizzare le vittime della sterilizzazione forzata

Il DFGP pone in consultazione le proposte della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale

Berna, 27.3.2002. L'avamprogetto di una legge federale sulla sterilizzazione, posto in consultazione dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) su mandato della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, prevede la possibilità da parte delle vittime della sterilizzazione forzata di richiedere un'indennità e una riparazione morale. Inoltre, tale avamprogetto prevede altresì la lotta contro gli eventuali abusi futuri mediante una regolamentazione della sterilizzazione a livello federale.

La prima parte dell'avamprogetto che si rifà all'iniziativa parlamentare della consigliera nazionale Margrit von Felten disciplina le condizioni alle quali una sterilizzazione può essere ritenuta lecita. Un tale intervento può essere praticato unicamente a persone al di sopra dei 18 anni e capaci di intendere con il loro consenso rilasciato liberamente e con cognizione di causa. È vietata la sterilizzazione di persone al di sotto dei 18 anni e di quelle temporaneamente incapaci di intendere. La sterilizzazione di persone permanentemente incapaci di intendere è ammessa solo in casi eccezionali e nel rispetto di severe condizioni: in questi casi è inoltre necessaria l'approvazione dell'autorità tutoria di vigilanza.

Prendere rapidamente decisioni nell'ambito delle domande d'indennità

In nome dell'eugenetica ("scienza" per il miglioramento della razza umana), durante i secoli IX e XX sono state sterilizzate numerose persone anche in Svizzera. Sono state soprattutto giovani donne dei ceti bassi a essere sterilizzate contro la loro volontà o con il loro accordo forzato. La seconda parte del progetto di legge prevede la possibilità da parte di queste persone di richiedere un'indennità per i danni subiti e una riparazione morale. Al fine di determinare le condizioni per ottenere un'indennità e per calcolarne l'entità, l'avamprogetto rimanda alla legge sull'aiuto alle vittime. L'esecuzione della legge sulla sterilizzazione è compito dei Cantoni, i quali designano un'autorità competente per il trattamento delle domande di indennità o riparazione morale. Tale autorità deve rilevare la fattispecie d'ufficio e decidere secondo una procedura rapida e semplice. La Confederazione è tenuta a rimborsare ai Cantoni il 50 percento delle spese d'indennità e riparazione morale.

Altre informazioni:

Hermann Schmid, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 / 322 40 87

(nuovo regolamento)

Monique Cossali, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 / 322 47 89

(indennità alle vittime della sterilizzazione forzata)