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Migliorare lo statuto giuridico degli animali

Il Consiglio federale è favorevole alle proposte della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati

Berna, 27.2.2002. Il Consiglio federale ritiene che la sensibilità della popolazione nei confronti dell'animale sia cambiata e che lo statuto giuridico di quest'ultimo debba essere migliorato. Approva pertanto le modifiche di legge proposte dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati.

Le modifiche del Codice civile, del Codice delle obbligazioni, del Codice penale e della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento sono riconducibili a un'iniziativa parlamentare del consigliere di Stato Dick Marty. Valgono come controprogetto indiretto alle iniziative popolari "Per un migliore statuto giuridico degli animali" e "Gli animali non sono cose!".

Nel suo parere il Consiglio federale approva in particolare il nuovo articolo di base del Codice civile, secondo il quale gli animali non sono cose e sono sottoposti alle disposizioni concernenti le cose soltanto nella misura in cui non esistono disposizioni contrarie. Approva parimenti la nuova disposizione in caso di scioglimento della proprietà comune di un animale, secondo cui il giudice, in determinati casi, può riconoscere la proprietà di un animale domestico non tenuto a scopo patrimoniale di guadagno, alla parte che in virtù dei criteri applicati in materia di protezione degli animali, offre la miglior soluzione per l'animale. Anche nel diritto successorio il Consiglio federale approva nuove disposizioni a favore della tutela degli animali: se il testamento contiene una disposizione a favore di un animale, l'erede o il legatario è tenuto a provvedere all'animale in modo appropriato. Approvazione inoltre per le proposte di revisione in materia di ritrovamento di animali: adesso chi trova un animale è tenuto a restituirlo al proprietario solo entro due mesi e non più cinque anni.

Il Consiglio federale si dichiara favorevole inoltre alle seguenti modifiche:

  • in caso di ferimento o uccisione di un animale, il giudice può tenere conto, nel calcolo del risarcimento del danno, del valore affettivo che l'animale aveva per il suo detentore o i parenti di quest'ultimo. Il Consiglio federale fa presente tuttavia che tale disposizione potrebbe rischiare di annullare la distinzione tra risarcimento del danno e indennizzo per riparazione morale.
  • gli animali che vivono in ambiente domestico e non sono tenuti a scopo patrimoniale o di guadagno, non sono pignorabili. Poiché gli animali domestici hanno poche possibilità di trovare un acquirente in realizzazione forzata, questa disposizione non avrebbe nessun effetto nella pratica.

Altre informazioni:

Giacomo Roncoroni, Ufficio federale di giustizia, Tel. 031 / 322 41 26