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Pubblicazione della domanda della DOP ''Formaggio d'alpe ticinese''

COMMUNIQUE DE PRESSE / Berna, le 21.2.2002

Pubblicazione della domanda della DOP ''Formaggio d'alpe ticinese''

In data odierna l'Ufficio federale dell'agricoltura ha pubblicato sul
Foglio ufficiale svizzero del commercio la domanda di registrazione
della denominazione di origina protetta (DOP) “Formaggio d'alpe
ticinese”. La Società ticinese di economia alpestre (STEA) aveva
infatti chiesto di tutelare la denominazione.

Il “Formaggio d'alpe ticinese“ è un formaggio grasso a pasta semidura,
fabbricato unicamente durante il periodo d'estivazione, da latte crudo
di vacca o con una miscela sino al 30 per cento di latte di capra. I
primi documenti che attestano che l'utilizzo degli alpi era già
profondamente radicato nella società rurale ticinese e che dunque
doveva esistere una produzione di formaggio d'alpe già in quel
periodo, risalgono al XII secolo.

La produzione del formaggio d'alpe ticinese è legata al metodo di
sfruttamento tradizionale del territorio che ha sempre avuto uno
sviluppo verticale, seguendo la morfologia del Cantone Ticino.
L'economia agricola tradizionale richiedeva la gestione di tutta la
superficie disponibile per produrre alimenti per le persone e per lo
sverno del bestiame. La lontananza dalle aree abitate e la necessità
di conservare il prodotto a lungo hanno portato allo sviluppo di una
tecnologia che soddisfacesse queste condizioni e che ha dato origine
al formaggio d'alpe.
Infine la tipicità del prodotto è anche riconducibile alle particolari
condizioni climatiche che caratterizzano il Cantone Ticino. Esse sono
determinanti per lo sviluppo della caratteristica flora alpina del Sud
delle Alpi. Le vacche, nutrendosi di questa particolare cotica erbosa,
trasmettono al latte quelle caratteristiche che contribuiscono a dare
il tipico gusto aromatico e saporito del formaggio d'alpe ticinese.

Il Registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche consente di tutelare i nomi geografici e tradizionali che
designano prodotti agricoli la cui qualità e le cui caratteristiche
principali sono determinate dalla loro origine. Per quanto concerne il
Registro delle denominazioni dei vini sono i Cantoni ad essere
competenti. L'utilizzo di un nome protetto è appannaggio dei
produttori dell'area geografica definita che ottemperano ad un
dettagliato elenco degli obblighi. Le domande di registrazione sono
esposte pubblicamente. Chiunque abbia un interesse legittimo nonché i
Cantoni possono presentare ricorso entro tre mesi.

Informazioni:
Paolo Degiorgi, Divisione principale Produzione e Affari
internazionali, tel. 031 322 27 22