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Assicurazione malattie : il Consiglio federale approva la convenzione tariffale concernente le prestazioni fornite dai farmacisti


Comunicato stampa              20 febbraio 2002

Assicurazione malattie : il Consiglio federale approva la convenzione
tariffale concernente le prestazioni fornite dai farmacisti

Il Consiglio federale ha approvato la convenzione tariffale nazionale
conclusa tra la Società svizzera dei farmacisti (SSF) e «santésuisse», che
introduce un cambiamento di rilievo : il reddito dei farmacisti non è più
legato ad un margine in percentuale del prezzo, bensì  alle prestazioni
concesse al momento della consegna dei farmaci. Questo sistema di
rimunerazione dei farmacisti riduce quindi la tentazione di consegnare molti
farmaci o farmaci cari. Le parti che hanno firmato la convenzione, valida
dal 1° luglio 2001, si sono impegnate a rispettare il principio della
neutralità dei costi per il 2001 e il 2002.

Delle modifiche apportate dalla prima revisione parziale della legge sull'
assicurazione malattie (LAMal), adottata dal Parlamento nel 2000 ed entrata
in vigore il 1° gennaio 2001, due riguardano i farmaci:

·        il prezzo dei farmaci figurante nell'Elenco delle specialità copre
il prezzo di fabbrica e i costi di distribuzione, ma non i costi di consegna
del farmaco all'assicurato.
L'introduzione della nuova regolamentazione concernente le modalità di
calcolo del prezzo dei farmaci da parte dell'UFAS permette di ridurre in
media del 10% il livello dei prezzi a carico dell'assicurazione malattie
obbligatoria. Il prezzo dei farmaci convenienti è lievemente aumentato,
quello dei farmaci costosi è notevolmente diminuito;

·        la prestazione effettuata dai farmacisti al momento di fornire i
farmaci è assunta dall'assicurazione malattie obbligatoria. Riguardo alla
tariffazione di questa prestazione si sono svolte trattative che hanno
portato all'elaborazione di una convenzione nazionale tra la Società
svizzera dei farmacisti (SSF) e «santésuisse» (ex Concordato degli
assicuratori malattia svizzeri).

Questa nuova regolamentazione offre maggiore trasparenza in materia di costi
dei farmaci e permette di distinguere chiaramente la consulenza e il lavoro
del farmacista dai costi di produzione e distribuzione dei farmaci. Con
questa distinzione si vuole spezzare il meccanismo che permette di
realizzare un guadagno in percentuale consegnando molti farmaci o farmaci
particolarmente cari.

Il nuovo sistema di rimunerazione concerne soltanto i farmaci prescritti dal
medico a carico dell'assicurazione malattie obbligatoria.

La convenzione contiene tre punti essenziali :

·        la rimunerazione della prestazione fornita dal farmacista.
Quest'ultima comprende una tassa farmacista (controllo, consulenza al
momento di fornire un farmaco, eventuale sostituzione con un generico) e una
tassa paziente (tenuta di un incarto);

·        la neutralità dei costi. Con questo nuovo sistema di rimunerazione
basato sulle prestazioni farmacisti e assicuratori vogliono rendere i costi
maggiormente trasparenti e permetterne il contenimento. Per questo motivo si
sono impegnati a rispettare una neutralità dei costi che implica che il
reddito complessivo dei farmacisti per il 2001 e il 2002 non potrà superare
quello degli anni precedenti. Qualora questo principio non venisse
rispettato, si dovrà ridurre il valore del punto fissato su scala nazionale
(1,05 fr.);

·        la stabilizzazione dei costi. A dimostrazione della loro volontà di
contenere l'aumento dei costi, i farmacisti si sono impegnati a concedere
una riduzione del 3,2% sul prezzo dei farmaci al fine di stabilizzare i
costi.

Le parti che hanno firmato la convenzione dovranno fornire regolarmente alle
autorità federali informazioni relative allo sviluppo del nuovo sistema di
rimunerazione. Le parti sono inoltre state invitate ad adottare misure
adeguate per raggiungere l'obiettivo previsto attraverso la tassa paziente
(sicurezza della terapia) nell'applicazione della convenzione.

                   Dipartimento federale dell'interno

                        Servizio stampa e informazione

Informazioni:                        031 / 322 90 04

                        Fritz Britt, vicedirettore

                        Divisione principale Assicurazione malattie e
infortuni

                        Ufficio federale delle assicurazioni sociali

I comunicati stampa dell'UFAS ed ulteriori informazioni sono disponibili all
'indirizzo Internet www.ufas.admin.ch