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Il Consiglio federale acquista il vaccino antivaioloso

3003 Berna, 16 gennaio 2002

Informazione per i media

Il Consiglio federale acquista il vaccino antivaioloso

 Attualmente, il Consiglio federale considera esigui i rischi diretti e
indiretti del bioterrorismo per la Svizzera. Tuttavia, esso intende, nella
misura del possibile, proteggere la Svizzera e la sua popolazione dagli
effetti di tali armi. Ha pertanto deciso, tra l'altro, di acquistare il
vaccino antivaioloso e ha accordato un pertinente credito aggiuntivo di una
decina di milioni di franchi, che deve essere ancora autorizzato dalla
Delegazione delle finanze delle Camere federali.

Acquisto del vaccino antivaioloso

L'impiego di agenti virali del vaiolo è considerato particolarmente
pericoloso perché alta-mente contagioso, mentre il livello di immunità della
popolazione è ancora basso e non è possibile combattere le cause della
malattia. La vaccinazione è l'unica misura disponibile. Fatta salva l'
approvazione della Delegazione delle finanze delle Camere federali, è perciò
stato concluso con la ditta Berna Biotech SA un contratto relativo all'
acquisto di tre milioni di dosi di vaccino per un importo di circa dieci
milioni di franchi. Questa quantità fornisce alla popolazione svizzera una
protezione superiore alla media internazionale ed è suffi-ciente per
combattere contemporaneamente diversi focolai epidemici. Si tratta di un
vac-cino proveniente dalle riserve immagazzinate nel periodo in cui si usava
ancora vaccinare contro il vaiolo, cioè prima del 1977. Anche per questo
motivo è stato possibile accordarsi su di un prezzo conveniente. Poiché la
vaccinazione antivaiolosa, per i suoi possibili effet-ti collaterali, non è
un'operazione priva di rischi, essa viene presa in considerazione sol-tanto
all'apparire dei primi casi effettivi della malattia. La vaccinazione è
possibile sino a quattro giorni dopo l'esposizione al virus e mantiene la
sua efficacia per circa tre anni. Occorrerà attendere da uno a tre anni,
prima che giunga sul mercato un vaccino nuovo, prodotto sulla base di
procedimenti moderni.

Ulteriori provvedimenti

Inoltre, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale della
difesa, della pro-tezione della popolazione e dello sport (DDPS) di
acquistare il vaccino dell'antrace e l'antidoto botulinico e di ottimizzare,
in stretta collaborazione con il Dipartimento federale degli interni, l'
organizzazione e il coordinamento delle misure di protezione. Tra queste vi
è tra l'altro la rapida creazione delle reti di competenza in materia di
armi biologiche del DDPS. In aggiunta, l'Ufficio federale della sanità
pubblica è stato incaricato dell'equipaggiamento e della formazione di
esperti e di gruppi d'impiego, dello sviluppo di procedimenti diagnostici e
della gestione di ulteriori laboratori.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELLA DIFESA, DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE E
DELLO SPORT