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Miglioramenti in vista per le PMI: modernizzato il diritto della sagl

Il Consiglio federale licenzia il messaggio concernente la revisione del diritto della sagl

Berna, 19.12.01: La società a garanzia limitata (sagl) va strutturata conseguentemente quale società di capitali di carattere personale. Mercoledì il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente una revisione del diritto della sagl, che dal 1936 non ha mai subito modifiche.

Il disegno di legge permetterà di costituire la sagl quale società unipersonale. Il capitale sociale non sarà più limitato a un massimo di 2 milioni di franchi, al fine di ostacolare oltre il necessario la crescita di una sagl dipendente dall’apporto di capitale proprio. Nell’interesse delle piccole imprese con un fabbisogno di capitale modesto (ad es. nel settore dei servizi), il capitale sociale minimo è mantenuto invariato ed ammonta quindi a 20'000 franchi. Tale importo va tuttavia sempre liberato per intero (secondo il diritto vigente, la quota minima di liberazione dev’essere pari al 50%). L’obbligo di fornire per intero i conferimenti relativi alle quote sociale (liberazione) consente di rinunciare all’attuale responsabilità solidale sussidiaria dei soci fino a concorrenza della metà del capitale sociale.

Ammesso il possesso di più quote sociali

La partecipazione finanziaria dei singoli soci può ora consistere in più quote sociali. Le prescrizioni di forma concernenti il trasferimento di quote sociali sono inoltre state ammorbidite (rinuncia all’atto pubblico). Il nuovo diritto della sagl si attiene comunque a un vincolo tipico di una società di capitali di carattere personale: vi sono diverse possibilità di limitare la cessione di quote sociali.

Tutela delle persone con partecipazioni minoritarie

La revisione del diritto della sagl accresce la protezione giuridica delle persone che detengono partecipazioni minoritarie, in particolare in materia di diritto all’informazione e di consultazione, come pure del diritto d’opzione in caso di aumento del captale sociale. Il disegno di legge colma altre lacune relative al diritto di recesso e all’esclusione di soci. Sono poi risolte numerose questioni controverse riguardanti l’obbligo di effettuare versamenti suppletivi e di fornire prestazioni accessorie.

Verifica del conto annuale: regolamentazione differenziata

Alla luce delle esigenze delle piccole imprese, non si introduce un obbligo generale di affidare la verifica del conto annuale a un ufficio di revisione. Secondo il disegno, le società a garanzia limitata sono tenute infatti a far capo a un ufficio di revisione soltanto a determinate condizioni. Rivestono importanza determinante in tale contesto in primis diversi criteri relativi alle dimensioni dell’impresa.

Armonizzazione puntuale del diritto societario

Onde salvaguardare l’uniformità e la coesione del diritto societario, il disegno di legge armonizza specifiche disposizioni relative ad altre forme giuridiche con il nuovo disciplinamento della sagl. Esso contempla quindi i necessari adeguamenti del diritto della società anonima e della società cooperativa, apportando svariate migliorie anche a tali forme di società (ad es. costituzione di società anonime unipersonali).

Ulteriori informazioni:

Nicolas Duc, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 / 322 41 96