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Partecipazione alla seconda Conferenza di verifica degli Stati contraenti della Convenzione del 1980 sul divieto o la limitazione dell'impiego di determinate armi convenzionali (CCW), Ginevra 11-21 dicembre 2001

Berna, 30 novembre 2001

Comunicato stampa

Partecipazione alla seconda Conferenza di verifica degli Stati contraenti
della Convenzione del 1980 sul divieto o la limitazione dell'impiego di
determinate armi convenzionali (CCW), Ginevra 11-21 dicembre 2001

Il Consiglio federale ha deciso di partecipare alla Conferenza di verifica
degli Stati contraenti della Convenzione del 1980 sul divieto o la
limitazione dell'impiego di determinate armi convenzionali (CCW) tramite l'
invio di una delegazione condotta dall'ambasciatore Christian Faessler,
rappresentante permanente della Svizzera alla Conferenza sul disarmo. La
Conferenza si svolgerà dall'11 al 21 dicembre 2001 a Ginevra.

Nell'ambito dei lavori sono previsti, oltre all'esame e al miglioramento
delle normative vigenti, anche l'ulteriore sviluppo dello strumentario
convenzionale della CCW. Si tratta in particolare:
- dell'estensione del campo di applicazione della Convenzione ai conflitti
internazionali non armati;
- del disciplinamento della problematica dei residuati di munizioni
esplosive (p. es. granate a pallettoni, proiettili di mortai);
- del disciplinamento di «mine terrestri diverse dalle mine antiuomo» (tra l
'altro mine antiveicoli);
- dell'attualizzazione della Terza Dichiarazione dell'Aia del 1899
concer-nente il divieto dell'impiego di munizione di piccolo calibro con
potenziale particolarmente elevato di ferimento (munizioni dum-dum); nonché
- dell'introduzione di un meccanismo di controllo.

Nell'ambito della CCW la Svizzera ha presentato proposte nel settore della
submunizione (granate a pallettoni) e della munizione di piccolo calibro.

La Convenzione quadro CCW è stata conclusa nel 1980 partendo dalla
con-siderazione che il diritto, nei conflitti armati, di nuocere all'
avversario non è illimitato e che la popolazione civile deve essere
risparmiata in tutte le circo-stanze. La Convenzione in questione contiene
le disposizioni generali appli-cabili ai Protocolli esistenti e costituisce
nel contempo la base di futuri divieti o limitazioni di ulteriori sistemi d'
arma convenzionali.
 I Protocolli esistenti disciplinano:
- il divieto di armi il cui effetto principale sia di ferire mediante
schegge non localizzabili nel corpo umano (Prot. I);
- il divieto o la limitazione dell'impiego di mine, trappole e altri
dispositivi (Prot. II e Prot. riveduto II);
- il divieto o la limitazione dell'impiego di armi incendiarie (Prot. III);
- il divieto di armi laser accecanti (Prot. IV).

88 Stati hanno aderito alla Convenzione CCW o ad almeno uno dei suoi
Pro-tocolli. La Svizzera ha ratificato la Convenzione e i primi tre
Protocolli il 20 agosto 1982; ha invece ratificato il Protocollo riveduto II
e il Protocollo IV il 24 marzo 1998.

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