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COMUNICATO STAMPA

Linee guida per l’impegno del Consiglio federale nelle campagne per le votazioni

Consiglio federale e Amministrazione federale possono e devono impegnarsi attivamente nelle campagne per le votazioni, un impegno che è tuttavia vincolato da regole ben precise. A questa conclusione è giunto il rapporto "L’impegno del Consiglio federale e dell’Amministrazione federale alla vigilia delle votazioni federali", stilato da un gruppo di lavoro diretto da Achille Casanova, portavoce del Consiglio federale. Tale rapporto formula i principi cui deve attenersi l’informazione fornita dalle autorità. Il Consiglio federale ne ha preso atto, considerandone i contenuti un punto di riferimento fondamentale e un contributo per una maggiore trasparenza in un’importante questione di politica nazionale.

La posizione del Consiglio federale e dell’Amministrazione federale nelle campagne che precedono le votazioni e la portata della loro attività sono notevolmente cambiate nel corso del tempo. Se fino a pochi anni or sono vigeva generalmente il principio secondo cui l’Amministrazione doveva mantenersi al di fuori di tali campagne, la prassi e la dottrina sono nel frattempo mutate. Il vicecancelliere e portavoce del Consiglio federale, Casanova, ha istituito un gruppo di lavoro, poiché i cambiamenti avvenuti nella prassi dell’Amministrazione federale alla vigilia delle votazioni federali non erano finora mai stati oggetto di uno studio approfondito. Detto gruppo di lavoro era composto dei responsabili dell’informazione di tutti i dipartimenti e di altri specialisti dell’Amministrazione federale. Il rapporto intende colmare le lacune ancora esistenti nell’ambito della trasparenza e promuovere la discussione politica.

In seguito ai cambiamenti avvenuti nel contesto politico, giuridico, sociale e mediatico, il Consiglio federale ha già compiuto un primo passo verso un ruolo attivo nelle campagne per le votazioni. Sarebbe oggi incomprensibile se un’autorità trovasse soluzioni agli affari più importanti ma poi non potesse motivarle o le fosse concesso di farlo solo a titolo difensivo. Una libera formazione delle opinioni priva di falsificazioni è possibile soltanto se le posizioni di tutti i principali attori sono note. In una democrazia moderna, il modo di esporre le conoscenze, di mostrare i nessi, di motivare il punto di vista delle autorità nonché di dialogare tra cittadini e Stato sono diventati una premessa essenziale ai fini di un processo decisionale politico per quanto possibile razionale. L’impegno dello Stato è tuttavia vincolato da regole ben precise.

Per formare la volontà politica in modo leale e corretto, Consiglio federale e Amministrazione federale devono attenersi, nella loro attività di informazione, ai principi di "continuità", "trasparenza", "oggettività" e "proporzionalità".

Il rapporto analizza e valuta diverse campagne svoltesi nel passato nell’ottica della compatibilità con i principi dell’informazione amministrativa e trae 29 conseguenze precise e molto concrete. A titolo di esempio, il principio della trasparenza richiede la pubblicazione di tutti i risultati delle indagini demoscopiche. Inoltre, all’Amministrazione non è concesso redigere lettere destinate ai giornali né metterle a disposizione di terzi. Gli argomenti trattati negli opuscoli devono essere spiegati in modo esaustivo senza procedere a troppe semplificazioni. Occorre evitare effetti di natura emotiva o in grado di condizionare, in particolare durante la fase della votazione.

Il Consiglio federale e l’Amministrazione federale possono, a precise condizioni, prendere in considerazione anche l’impiego di mezzi di comunicazione commerciali (in particolare manifesti e inserzioni)? Il gruppo di lavoro ha concluso che, durante la campagna vera e propria, si dovrà rinunciare anche in futuro alla comunicazione negli spazi a pagamento. Per considerazioni di carattere giuridico e di politica nazionale, la comunicazione commerciale delle autorità durante il processo di formazione delle opinoni non è opportuna, tanto più che il Consiglio federale dispone di sufficienti altre possibilità.

Per contro, nelle campagne informative che si svolgono prima della campagna per le votazioni vera e propria, ci si può avvalere, a determinate condizioni e in via eccezionale, di mezzi di comunicazione commerciali. In queste cosiddette campagne tematiche, si tratta unicamente di fornire le informazioni di base e di compiere "un’informazione a tappeto", sempre che sia opportuno fornire conoscenze specifiche in caso di contenuti complessi. Le campagne tematiche non possono intervenire direttamente nel processo di formazione delle opinioni e devono essere concluse, al più tardi, nel momento in cui il Consiglio federale comunica la data della votazione relativa a un oggetto.

Il Consiglio federale ha preso atto del rapporto nella seduta del 21 novembre e ne considera i contenuti un punto di riferimento fondamentale e un contributo ai fini di una maggiore trasparenza in un’importante questione di politica nazionale.

Il rapporto può essere ordinato presso:

Cancelleria federale, Servizio d’informazione, Palazzo federale Ovest, 3003 Berna

Chi desidera prenderne visione online, può consultare l’indirizzo:

www.admin.ch

Per eventuali domande rivolgersi a:

Vicecancelliere Achille Casanova, tel. 031 322 37 03

CANCELLERIA FEDERALE SVIZZERA

Servizio d’informazione

21 novembre 2001

Principi relativi all’informazione da parte delle autorità

Continuità

La pubblica discussione su un oggetto in votazione inizia già nelle fasi preliminari. Le argomentazioni fatte valere nel dibattito parlamentare vengono riprese anche nella campagna per la votazione, durante la quale si prosegue semplicemente la pubblica discussione precedentemente avviata. Al fine di rendere possibile un processo continuo di formazione delle opinioni e della volontà politica, le autorità devono far conoscere quanto prima le loro argomentazioni e non possono omettere informazioni importanti. È tuttavia ammesso porre l’accento su informazioni che non sono ancora state fornite in sufficiente misura e alle quali non è stato dato abbastanza peso.

Trasparenza

Gli aventi diritto di voto devono poter riconoscere l’autore di un’informazione, motivo per cui va sempre indicata la fonte. All’autorità non è consentito fornire un’informazione camuffata: non si può far credere che si tratta di un’opinione privata quando il parere espresso su un oggetto in votazione è, in realtà, quello di un’autorità.

Nel caso in cui sia messa a disposizione di terzi della documentazione (p.es. relazioni), essa deve poter essere accessibile a tutte le persone e organizzazioni interessate.

Oggettività

Gli aventi diritto di voto devono essere persuasi con argomentazioni oggettive, ma non vanno condizionati. Non sono ammessi interventi rivolti esclusivamente contro persone o, in modo indifferenziato, contro altri valori od opinioni.

Le autorità non devono limitarsi a comunicare i fatti, ma possono anche sostenere oggettivamente il proprio punto di vista. Non devono tuttavia sottacere eventuali ripercussioni negative di un oggetto in votazione. Le loro informazioni e i loro pareri devono essere corretti e completi in base alle conoscenze in loro possesso. Non sarebbe oggettivo tralasciare determinate informazioni o argomenti, ponderarli in modo errato o presentarli facendo astrazione dal giusto contesto.

Proporzionalità

Durante la campagna informativa le autorità devono rispettare il criterio di proporzionalità. Ciò significa che l’informazione deve contribuire a raggiungere l’obiettivo principale, ossia consentire una libera e autentica formazione dell’opinone degli elettori. Non rispettano pertanto tale criterio le informazioni delle autorità che non contribuiscono a migliorare il processo decisionale degli aventi diritto di voto. D’altro canto, tutte le parti in causa dovrebbero disporre di pari mezzi e opportunità onde evitare un esercizio unilaterale del potere che potrebbe produrre risultati falsati.