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Previdenza professionale: diritto di azionista esercitato dagli istituti di previdenza


Comunicato stampa 14 novembre 2001

Previdenza professionale: diritto di azionista esercitato dagli istituti di
previdenza

Il Consiglio federale ha proceduto ad una modifica dell'ordinanza sulla
previden-za professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, che
imporrà agli istituti di previdenza di definire le regole che esse intendono
applicare nell'esercizio del proprio diritto di azionista. La modifica
entrerà in vigore il 1° gennaio 2002.

Gli istituti di previdenza devono garantire in ogni momento il mantenimento
degli impe-gni presi, vale a dire il compito di previdenza loro assegnato.
In quest'ambito sono loro stessi a darsi un sistema di finanziamento che si
basa in particolare sul reddito da patri-monio. I diritti di cui questi
dispongono in quanto azionisti, unitamente all'esercizio di tale diritto,
costituiscono quindi una parte preponderante nel finanziamento della
previ-denza professionale.

Un'inchiesta sugli investimenti delle casse pensioni fatta tra il 1998 e il
2000 sottolinea che più del 50 percento degli istituti di previdenza non
esercita il proprio diritto di voto in nessun caso. Solo il 5 percento vota
in modo sistematico durante le assemblee gene-rali, mentre i rimanenti
votano solo sporadicamente, a seconda dei casi.

Volendo rimediare a questa situazione il Consiglio federale ha modificato l'
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'
invalidità in modo che gli istituti di previdenza siano tenuti a stabilire,
all'interno dei propri statuti e regolamenti, norme sul modo in cui
intendono esercitare il proprio diritto di azionista. Le decisioni di voto
dovranno essere prese dai membri del massimo organo dell'istituto, nel
rispetto del principio della parità. Viste le numerose difficoltà che ciò
solleverebbe, il Consiglio federale ha rinunciato ad introdurre criteri
sociali e/o ecologici nell'esercizio del diritto di voto. Dovendo parlare di
criteri dipendenti da fattori quali il tipo d'istituto, le sue dimensioni od
il numero dei propri assicurati, diventa praticamente impossibile stabilire
dei parametri comuni o globali.

                   Dipartimento federale dell'interno

                        Servizio stampa e informazione

Informazioni:                        tel. 031/322 91 86 / Erika Schnyder,
caposezione

in francese/italiano                         Sezione diritto e legislazione

in tedesco                        tel. 031/322 42 32 / Jean-Pierre Landry,
caposezione

                        Sezione economia e revisioni

                        Divisione previdenza professionale

                        Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Allegati: testo dell'ordinanza e commento

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