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AVS/AI: modifiche dell'Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dell'Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità


Comunicato stampa 14 novembre 2001

AVS/AI: modifiche dell'Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti e dell'Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità.

Il Consiglio federale ha approvato delle modifiche dell'Ordinanza sull'
assicura-zione per la vecchiaia e per i superstiti e dell'Ordinanza sull'
assicurazione per l'invalidità. Si tratta di adeguamenti di carattere
tecnico e di disposizioni che meglio garantiscono i diritti per i figli.
Queste modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2002.

Le modifiche dell'Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti riguardano:

·        il rinvio del pensionamento. L'inizio del periodo di rinvio
corrisponde all'età pensionabile legale. Per tener conto dell'innalzamento a
tappe dell'età di pensio-namento delle donne, l'ordinanza non indica più una
determinata età, come attualmente, precisa bensì che il periodo di rinvio
inizierà a partire dall'età di pensionamento fissata per legge;

·        il versamento della rendita per figli se i genitori vivono
separati. La legislazione prevede che le rendite per figli vengano versate
normalmente insieme alla rendita principale AVS/AI, a prescindere dallo
stato civile del beneficiario. Il Consiglio federale ha voluto adattare le
modalità per il versamento di queste rendite alla pratica già in uso, alla
giurisprudenza e al nuovo diritto sul divorzio. D'ora in avanti il genitore
non beneficiario della rendita, che esercita l'autorità parentale e che vive
nella stessa economia domestica del/la figlio/a potrà ottenere la rendita
per figli direttamente.

Le modifiche dell'Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità riguardano:

provvedimenti d'integrazione dell'AI in favore dei figli all'estero.

Oggigiorno i figli all'estero hanno diritto a provvedimenti d'integrazione
dell'AI solo se sono assicurati oppure se uno dei genitori è affiliato all'
assicurazione facoltativa. Questa regolamentazione pone problemi al momento
in cui i genitori del/la figlio/a rimangono assoggettati all'assicurazione
obbligatoria durante il loro soggiorno all'estero, soprattutto quando
vengono mandati all'estero da un datore di lavoro svizzero oppure quando
lavorano all'estero per conto della Confedera-zione. In questo caso, il/la
figlio/a non aveva spesso alcun diritto a provvedimenti d'integrazione. La
modifica dell'ordinanza colma questa lacuna: d'ora in avanti i figli all'
estero non assicurati non avranno diritto a provvedimenti d'integrazione
dell'AI anche se uno dei genitori dovesse rimanere assoggettato all'
assicurazio-ne obbligatoria per attività lucrativa all'estero. Questa misura
entra in vigore con effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 2001.

                   Dipartimento federale dell'interno

                        Servizio stampa e informazione

Informazioni:                        031 / 322 90 33

                        Alfons Berger, vicedirettore

                        Divisione AVS/IPG/PC

                        Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Allegati : ordinanze e commenti

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