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Vietata l'organizzazione terroristica Al Qaïda

Il Consiglio federale prende misure di lotta contro il terrorismo

Mercoledì, il Consiglio federale ha deciso di adottare misure destinate alla lotta contro il terrorismo internazionale. Su proposta del Dipartimento federale di giustizia e polizia, il Consiglio federale ha vietato l'organizzazione terroristica Al Qaïda, ampliato l'obbligo di informazione e introdotto il diritto di comunicazione nei confronti dell'Ufficio federale di polizia. Ha inoltre deciso di potenziare sul piano degli effettivi la difesa preventiva contro il terrorismo. Ha inoltre deciso di ratificare il più rapidamente possibile la Convenzione contro il finanziamento delle attività terroristiche e di aderire alla cosiddetta "Convenzione sulle bombe".

Divieto di Al Qaïda

La base legale per il divieto di Al Qaïda e di sue eventuali organizzazioni successive o di sostegno sono gli articoli 184 e 185 della Costituzione federale. Giusta tali articoli, il Consiglio federale può emanare ordinanze e decisioni per tutelare la sicurezza interna e le relazioni esterne. Sulla scorta delle conoscenze attuali, l'organizzazione Al Qaïda è quanto meno corresponsabile degli attacchi terroristici contro il World Trade Center a Nuova York e il Pentagono a Washington. Il Consiglio federale la ritiene una minaccia pericolosa per la sicurezza della comunità internazionale e quindi anche per la Svizzera.

Non sono vietate soltanto tutte le attività dell'organizzazione in sé, bensì anche le azioni – ad esempio la propaganda – che servono al loro sostegno. È parimenti possibile confiscare i valori patrimoniali dell'organizzazione. Le infrazioni sono punite con una multa o con la detenzione.

Fino ad oggi non sono state rilevate in Svizzera strutture dell'organizzazione. Il divieto ha quindi soprattutto effetto preventivo ed è limitato al 31 dicembre 2003.

Estensione dell'obbligo d'informazione e del diritto di comunicazione

Facendo uso della sua competenza in merito, il Consiglio federale ha esteso l'obbligo d'informazione delle autorità e delle organizzazioni che adempiono compiti pubblici. Inoltre ha concesso loro un ulteriore diritto di comunicazione. In tale contesto si è basato sull'articolo 13 della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna della Svizzera. In tal modo s'intende migliorare l'acquisizione a titolo preventivo di informazioni. Informazioni suppletive sono necessarie, segnatamente, per reperire membri e strutture di organizzazioni di stampo terroristico in Svizzera.

Un'estensione dell'obbligo di comunicazione e d'informazione è invero prevista nella legge, ma finora non è ancora stata posta in vigore. Il Consiglio federale può ordinarla per un periodo limitato al fine di scoprire e sopprimere una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna del Paese. L'ampliamento deciso dell'obbligo di informazione e l'introduzione del diritto di comunicazione sono limitati fino al 31 dicembre 2002.

Il segreto professionale legale (medici, dentisti, ecclesiastici, avvocati, notai, nonché revisori, farmacisti, ostetriche insieme al loro personale sanitario il cui obbligo del segreto è previsto nel diritto delle obbligazioni), nonché il segreto postale, delle telecomunicazioni e bancario sono garantiti.

La prassi degli obblighi supplementari in materia di informazione e del dirtto di comunicazione soggiace alla vigilanza del Parlamento e del Consiglio federale.

Convenzioni internazionali e misure personali

Il Consiglio federale ha inoltre deciso di ratificare il più rapidamente possibile la Convenzione contro il finanziamento delle attività terroristiche e di preparare la Convenzione relativa alla lotta contro gli attentati terroristici ("convenzioni sulle bombe").

Aderendo a queste convenzioni dell'ONU la Svizzera intende rafforzare la cooperazione internazionale in materia di sicurezza e sottolineare la sua volontà di collaborare. Il Consiglio federale non intende permettere che dalla Svizzera operino organizzazioni che minacciano la sicurezza di altri Stati.

Il Consiglio federale ha quindi assicurato 5 posti all'Ufficio federale di polizia destinati al potenziamento della lotta contro il terrorismo.

 

Berna, 7 novembre 2001

Altre informazioni:

Urs von Daeniken, Servizio di analisi e prevenzione, Ufficio federale di polizia, tel. 031/322 45 14.