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Importazioni di carne di pollame: tassa sostitutiva anziché prestazione all'interno del Paese

COMMUNIQUE DE PRESSE / Berna, le 7.11.2001

Importazioni di carne di pollame: tassa sostitutiva anziché
prestazione all'interno del Paese

Per l'anno in corso viene applicata una disposizione eccezionale in
base alla quale gli importatori di carne di pollame possono versare
una tassa sostitutiva di 4 franchi per chilogrammo di prodotto anziché
fornire la prestazione all'interno del Paese. In data odierna, il
Consiglio federale ha proceduto alla rispettiva modifica
dell'ordinanza sul bestiame da macello.
Quest'anno la domanda di carne di pollame è aumentata
considerevolmente anche a causa della problematica legata all'ESB. I
rappresentanti della categoria hanno indicato che la maggior parte
degli importatori non è in grado di adempiere l'obbligo della
prestazione all'interno del Paese entro la fine del 2001 ed ha
pertanto chiesto l'introduzione di una tassa sostitutiva. In data
odierna, il Consiglio federale ha deciso che, in via eccezionale e
solo per quest'anno, gli importatori i quali non sono in grado di
fornire la prestazione all'interno del Paese possono corrispondere una
tassa sostitutiva di 4 franchi per chilogrammo di pollame intero. Tale
tassa compensa i vantaggi di cui gode l'importatore esentato
dall'obbligo della prestazione all'interno del Paese. A partire
dall'inizio del 2002 l'Ufficio federale dell'agricoltura invierà agli
importatori le fatture concernenti la tassa sostitutiva sui
quantitativi importati per i quali è stato impossibile fornire una
prestazione all'interno del Paese.

Informazioni:
Ufficio federale dell'agricoltura, Sezione Carne e uova, Niklaus
Neuenschwander, tel. 031 322 25 29