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Tariffe dell'ospedale cantonale e degli ospedali regionali di San Gallo: il Consiglio federale conferma la propria giurisprudenza

Le convenzioni concluse tra fornitori di prestazioni e assicuratori malattie assumono un ruolo fondamentale nel sistema svizzero delle assicurazioni malattie basato sul principio della libertà contrattuale.

Respingendo il 5 ottobre 2001 un ricorso della Federazione degli assicuratori malattie dei Cantoni di San Gallo e Turgovia, i cui membri avevano rifiutato di aderire alle convenzioni tariffali dell'ospedale cantonale e degli ospedali regionali, il Consiglio federale ha confermato la sua giurisprudenza.

Secondo la legge sull'assicurazione malattie (LAMal) spetta, in primo luogo, agli assicuratori malattie e ai fornitori di prestazioni concordare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie le tariffe delle cure, nel caso in questione le tariffe ospedaliere. L'autorità cantonale fissa le tariffe soltanto in casi eccezionali.

Per quanto riguarda gli assicuratori, le tariffe sono concordate, di regola, dalle rispettive federazioni cantonali. Secondo la LAMal, la convenzione conclusa da una federazione vincola i rispettivi membri soltanto se questi ultimi vi aderiscono espressamente. Detta regolamentazione ha già dato adito a diversi ricorsi al Consiglio federale, il quale ha dovuto quindi definirne le modalità. Queste modalità sono ora riconfermate con la presente decisione del Consiglio federale: un assicuratore non può esigere dall'autorità cantonale una tariffa separata e più vantaggiosa semplicemente non aderendo alla convenzione conclusa dalla sua federazione. L'autonomia tariffaria, di cui beneficia l'assicuratore, esige al contrario che quest'ultimo presenti ai fornitori di prestazioni proposte concrete e costruttive volte a rimborsare le spese delle cure. Soltanto quando questi negoziati non danno un esito positivo, l'assicuratore può sottoporre le sue proposte all'autorità cantonale e chiedere la fissazione delle tariffe.

Il Consiglio federale conferma in tal modo la priorità della libertà contrattuale nel sistema svizzero dell'assicurazione malattie, sottolineando oltre ai diritti dei partner tariffari anche i loro obblighi. Gli assicuratori malattie dei Cantoni di San Gallo e Turgovia dovranno quindi applicare le tariffe concordate nel 1999 tra la loro federa-zione e la Direzione della sanità pubblica del Canton San Gallo relative al rimborso delle prestazioni negli ospedali del Cantone. Ciò vale a prescindere dal fatto che il Consiglio federale – ignaro di detta convenzione - aveva ordinato in occasione di un'altra procedura ricorsuale, tariffe più basse per una parte del periodo già regolamentata dalla nuova convenzione.

Berna, 8 ottobre 2001

Altre informazioni:

Martine Thiévent, Ufficio federale di giustizia, tel. 031/322 41 12