Stemma della Svizzera

CONFOEDERATIO HELVETICA
Le autorità federali della Confederazione Svizzera

Home page
Mail
Cerca

Via libera alla procedura di consultazione per un nuovo articolo

Via libera alla procedura di consultazione per un nuovo articolo
sulle istituzioni universitarie nella Costituzione federale
Il nuovo articolo costituzionale sulle istituzioni universitarie, per il
quale è stata aperta la procedura di consultazione, fornisce una solida base
costituzionale alle riforme avviate con la legge federale dell'8 ottobre
1999 sull'aiuto alle università. Al contempo crea una piattaforma favorevole
per ulteriori sviluppi nel settore universitario svizzero. L'orientamento
programmatico dell'articolo costituzionale proposto impegna la
Confederazione ed i Cantoni ad armonizzare le loro politiche universitarie
su scala nazionale e con uno spirito partenariale. Un'ulteriore novità è
costituita dalla definizione dell'obiettivo generale, a cui mira la guida
politica delle istituzioni;   si tratta in primo luogo di creare condizioni
favorevoli per permettere alle istituzioni universitarie stesse di
assicurare la qualità dell'insegnamento e della ricerca.
L'articolo costituzionale proposto mira alla guida partenariale dell'intero
settore delle istituzioni universitarie. L'obiettivo di questo progetto è la
creazione di una solida base costituzionale per una politica delle
istituzioni universitarie concepita in maniera complessiva e concertata a
livello nazionale.  Tale settore va considerato come un'unità capace di
agire come insieme coerente pur essendo composta da diverse istituzioni
responsabili. Questo approccio consente di creare le condizioni necessarie
per unire le forze, definire le priorità, assicurare ed incrementare in
maniera duratura le capacità d'innovazione e di rendimento delle istituzioni
universitarie svizzere.
Il nuovo articolo costituzionale si basa sul federalismo cooperativo, che è
il principale pilastro della formazione di grado terziario. Esso fissa sette
competenze comuni della Confederazione e dei Cantoni nella definizione dei
seguenti principi:
? Autonomia delle istituzioni universitarie
Tutte le istituzioni universitarie dispongono di un grado di autonomia
comparabile attraverso la determinazione di standard minimi che permettono
di creare  condizioni di base identiche a livello istituzionale.
? Accesso alle istituzioni universitarie
Una regolamentazione armonizzata dell'accesso alle istituzioni universitarie
e la garanzia della maggiore permeabilità possibile tra le singole
università e tra le varie istituzioni universitarie dello stesso tipo
contribuirà al promovimento della mobilità nel contesto nazionale ed
internazionale.
? Riconoscimento di cicli di studio e istituzioni
Sia singoli cicli di studio che intere istituzioni universitarie potranno
essere oggetto di una procedura di riconoscimento standardizzata a livello
svizzero, sotto forma del cosiddetto accreditamento. L'accreditamento si
fonda su principi e standard minimi stabiliti in comune dalla Confederazione
e dai Cantoni.
? Mobilità di studenti, docenti e ricercatori
Il promovimento della mobilità come competenza fondamentale comune della
Confederazione e dei Cantoni costituirà il presupposto per una politica
coordinata e trasparente su scala nazionale  a vantaggio degli studenti e
dei docenti.
? Riconoscimento di diplomi e studi effettuati
Attualmente i diplomi rilasciati dalle università cantonali non sono
necessariamente riconosciuti in tutta la Svizzera. Lo stesso si dica degli
esami intermedi e dei diplomi delle scuole universitarie professionali. Il
nuovo articolo permetterà a Confederazione e Cantoni di regolamentare
insieme a grandi linee il riconoscimento, tra l'altro, di diplomi, attestati
di studio, esami intermedi.
? Garanzia della qualità
Il controllo della qualità è in primo luogo un compito importante delle
stesse istituzioni universitarie e  costituisce una condizione importante al
fine di promuovere la qualità e creare trasparenza, due esigenze che
superano i confini della singola istituzione universitaria. Con questa
disposizione la garanzia della qualità, che era stata introdotta per le
universtà con la legge sull'aiuto alle università, sarà ancorata a livello
costituzionale e potrà essere estesa a tutte le istituzioni universitarie.
? Finanziamento delle istituzioni universitarie
Lo scopo è stabilire criteri per creare trasparenza, in particolare anche
per quanto concerne i costi. La Confederazione ed i Cantoni dovranno fissare
i principi per l'assegnazione delle risorse, come per esempio il
finanziamento in base alle prestazioni, la valutazione della qualità e
l'uguaglianza di trattamento degli istituti aventi compiti paragonabili. Le
istituzioni responsabili continuano ad avere la competenza per il
finanziamento delle loro istituzioni universitarie e e sono quindi libere di
assegnare ulteriori finanziamenti alle loro istituzioni universitarie,
aumentando così la loro competitività. Anche la Confederazione continua ad
avere la possibilità di elargire contributi finanziari ad istituzioni
universitarie.
Il progetto di un nuovo articolo costituzionale sulle istituzioni
universitarie fa seguito ad  un mandato conferito dalle Camere federali nel
1999. In quell'anno fu approvata la nuova legge federale sull'aiuto alle
università e la cooperazione nel settore universitario con una validità
limitata ad otto anni ed al contempo fu incaricato il Consiglio federale di
presentare un nuovo articolo costituzionale sulle istituzioni universitarie.
L'attuazione del mandato da parte dei dipartimenti incaricati del
promovimento delle istituzioni universitarie, il DFI ed il DFE, si è fondata
sugli orientamenti di un gruppo di  direzione politica formato dalla
direttrice del DFI, dal direttore del DFE e dal Comitato della Conferenza
svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione.
La procedura di consultazione dura fino al 31 dicembre 2001. L'ulteriore
procedimento prevede che il progetto di articolo, una volta concluse le
deliberazioni parlamentari nel 2002, sarà sottomesso al voto del popolo
verso la fine del 2003 o all'inizio del 2004.

DIPARTIMENTO FEDERALE   DIPARTIMENTO FEDERALE
DELL'INTERNO     DELL'ECONOMIA
Servizio stampa e informazione   Servizio stampa e informazione
Informazioni:
Dr. Beat Vonlanthen, Segretariato di Stato dell'Aggruppamento per la scienza
e la ricerca (ASR), vicedirettore ASR, tel. 031 322 68 39
Annessi:
? Allegato 1: nuovo articolo costituzionale sulle istituzioni universitarie
? progetto del nuovo articolo costituzionale sulle istituzioni universitarie
? commento sull'articolo costituzionale proposto
Il comunicato stampa ed i documenti per la procedura di consultazione sono
disponibili anche sul sito del Segretariato di Stato dell'Aggruppamento per
la scienza e la ricerca (www.admin.ch/gwf).
 Art. 63a  Istituzioni universitarie
1 La Confederazione ed i Cantoni creano condizioni quadro favorevoli, che
consentano alle istituzioni universitarie di garantire la qualità
dell'insegnamento e della ricerca. A tale scopo accordano le loro politiche
in materia di istituzioni universitarie
2 Fissano insieme principi che disciplinano:
a. autonomia delle istituzioni universitarie;
b. accesso alle istituzioni universitarie;
c. riconoscimento di cicli di studio e istituzioni;
d. mobilità di studenti, docenti e ricercatori;
e. riconoscimento di diplomi e studi effettuati;
f. garanzia della qualità;
g. finanziamento delle istituzioni universitarie.
3 In mancanza di accordo, la Confederazione emana per le proprie istituzioni
universitarie i principi di cui al capoverso 2.
4 La Confederazione ed i Cantoni possono stipulare convenzioni per stabilire
principi di cui al capoverso 2, precisare gli obiettivi nonché i principi
stabiliti in comune e disciplinare l'esecuzione. Essi possono delegare
l'esecuzione di determinati compiti nel settore delle istituzioni
universitarie ad organi costituiti comunemente.
5 La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare
o gestire ulteriori istituzioni universitarie ed altri istituti di
formazione superiore.
6 Sostiene le istituzioni universitarie cantonali e può concedere contributi
ad ulteriori istituzioni universitarie e ad altri istituti di formazione
superiore. Può subordinare tale sostegno all'adozione di principi secondo il
capoverso 2 ed alla messa in atto di misure di coordinamento.

L'adozione dell'art. 63a comporta anche un'adattamento dell'art. 63 Cost.:
nuova nota marginale e soppressione del capoverso 2.
Art. 63  Formazione professionale
La Confederazione emana prescrizioni in materia di formazione professionale.