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Il Consiglio federale decide l'entrata in vigore della nuova legge sugli agenti terapeutici per il 1° gennaio 2002

Comunicato stampa      Berna, 28 settembre 2001

Il Consiglio federale decide l'entrata in vigore della nuova legge sugli
agenti terapeutici per il 1° gennaio 2002

Il Consiglio federale ha deciso l'entrata in vigore per il 1° gennaio 2002
della legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi
medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer). La legge, tra l'altro,
prevede la costituzione del nuovo Istituto svizzero per gli agenti
terapeutici, che  inizierà la propria attività anche il 1 gennaio 2002. Ad
esso incomberanno i compiti diomologazione, sorveglianza del mercato dei
medicamenti e dei dispositivi medici, nonché il rilascio delle
autorizzazioni e i controlli delle aziende.

Dalla fusione tra l'Unità principale agenti terapeutici dell'Ufficio
federale della sanità pubblica e l'Ufficio intercantonale di controllo dei
medicamenti nascerà una nuova struttura, un ente di diritto pubblico dotato
di personalità giuridica propria, chiamato Swissmedic, Istituto svizzero per
gli agenti terapeutici. Insieme ai Cantoni, esso sorveglierà l'esecuzione
della legge sugli agenti terapeutici. In quest'ambito, il Consiglio federale
ha preso ulteriori decisioni necessarie alla costituzione, sul piano
economico-aziendale e organizzativo, di tale nuova struttura. Ne fanno
segnatamente parte l'ordinanza concernente l'organizzazione dell'Istituto
svizzero per gli agenti terapeutici, l'ordinanza sul personale dell'Istituto
svizzero per gli agenti terapeutici e il mandato di prestazioni affidato dal
Consiglio federale al nuovo ente.

Con un primo mandato di prestazioni della durata di quattro anni, il
Consiglio federale stabilisce le condizioni quadro che delimitano le
attività dell'Istituto. L'intento è di creare in Svizzera una nuova
struttura che assicuri un efficace controllo dei medicamenti e che sia
riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Nel mandato di
prestazioni è anche fissato un budget annuo di 49 milioni di franchi. Le
indennità versate dalla Confederazione e il grado di finanziamento degli
emolumenti sono anch'essi stabiliti nel mandato di prestazioni. Il
contributo della Confederazione ammonta a 21 milioni di franchi all'anno per
le prestazioni che l'Istituto fornisce a beneficio dell'economia generale.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO
Servizio stampa e informazioni

Informazioni: Ufficio federale della sanità pubblica, Media e comunicazione,
telefono: 031 322 95 05