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Via libera alla procedura di consultazione per un nuovo articolo sulle istituzioni universitarie nella Costituzione federale

COMMUNIQUE DE PRESSE / Berna, le 28.9.2001

Via libera alla procedura di consultazione per un nuovo articolo sulle
istituzioni universitarie nella Costituzione federale

Il nuovo articolo costituzionale sulle istituzioni universitarie, per
il quale è stata aperta la procedura di consultazione, fornisce una
solida base costituzionale alle riforme avviate con la legge federale
dell'8 ottobre 1999 sull'aiuto alle università. Al contempo crea una
piattaforma favorevole per ulteriori sviluppi nel settore
universitario svizzero. L'orientamento programmatico dell'articolo
costituzionale proposto impegna la Confederazione ed i Cantoni ad
armonizzare le loro politiche universitarie su scala nazionale e con
uno spirito partenariale. Un'ulteriore novità è costituita dalla
definizione dell'obiettivo generale, a cui mira la guida politica
delle istituzioni;   si tratta in primo luogo di creare condizioni
favorevoli per permettere alle istituzioni universitarie stesse di
assicurare la qualità dell'insegnamento e della ricerca.
L'articolo costituzionale proposto mira alla guida partenariale
dell'intero settore delle istituzioni universitarie. L'obiettivo di
questo progetto è la creazione di una solida base costituzionale per
una politica delle istituzioni universitarie concepita in maniera
complessiva e concertata a livello nazionale.  Tale settore va
considerato come un'unità capace di agire come insieme coerente pur
essendo composta da diverse istituzioni responsabili. Questo approccio
consente di creare le condizioni necessarie per unire le forze,
definire le priorità, assicurare ed incrementare in maniera duratura
le capacità d'innovazione e di rendimento delle istituzioni
universitarie svizzere.
Il nuovo articolo costituzionale si basa sul federalismo cooperativo,
che è il principale pilastro della formazione di grado terziario. Esso
fissa sette competenze comuni della Confederazione e dei Cantoni nella
definizione dei seguenti principi:
 Autonomia delle istituzioni universitarie
Tutte le istituzioni universitarie dispongono di un grado di autonomia
comparabile attraverso la determinazione di standard minimi che
permettono di creare  condizioni di base identiche a livello
istituzionale.
 Accesso alle istituzioni universitarie
Una regolamentazione armonizzata dell'accesso alle istituzioni
universitarie e la garanzia della maggiore permeabilità possibile tra
le singole università e tra le varie istituzioni universitarie dello
stesso tipo contribuirà al promovimento della mobilità nel contesto
nazionale ed internazionale.
 Riconoscimento di cicli di studio e istituzioni
Sia singoli cicli di studio che intere istituzioni universitarie
potranno essere oggetto di una procedura di riconoscimento
standardizzata a livello svizzero, sotto forma del cosiddetto
accreditamento. L'accreditamento si fonda su principi e standard
minimi stabiliti in comune dalla Confederazione e dai Cantoni.
 Mobilità di studenti, docenti e ricercatori
Il promovimento della mobilità come competenza fondamentale comune
della Confederazione e dei Cantoni costituirà il presupposto per una
politica coordinata e trasparente su scala nazionale  a vantaggio
degli studenti e dei docenti.
 Riconoscimento di diplomi e studi effettuati
Attualmente i diplomi rilasciati dalle università cantonali non sono
necessariamente riconosciuti in tutta la Svizzera. Lo stesso si dica
degli esami intermedi e dei diplomi delle scuole universitarie
professionali. Il nuovo articolo permetterà a Confederazione e Cantoni
di regolamentare insieme a grandi linee il riconoscimento, tra
l'altro, di diplomi, attestati di studio, esami intermedi.
 Garanzia della qualità
Il controllo della qualità è in primo luogo un compito importante
delle stesse istituzioni universitarie e  costituisce una condizione
importante al fine di promuovere la qualità e creare trasparenza, due
esigenze che superano i confini della singola istituzione
universitaria. Con questa disposizione la garanzia della qualità, che
era stata introdotta per le universtà con la legge sull'aiuto alle
università, sarà ancorata a livello costituzionale e potrà essere
estesa a tutte le istituzioni universitarie.
 Finanziamento delle istituzioni universitarie
Lo scopo è stabilire criteri per creare trasparenza, in particolare
anche per quanto concerne i costi. La Confederazione ed i Cantoni
dovranno fissare i principi per l'assegnazione delle risorse, come per
esempio il finanziamento in base alle prestazioni, la valutazione
della qualità e l'uguaglianza di trattamento degli istituti aventi
compiti paragonabili. Le istituzioni responsabili continuano ad avere
la competenza per il finanziamento delle loro istituzioni
universitarie e e sono quindi libere di  assegnare ulteriori
finanziamenti alle loro istituzioni universitarie, aumentando così la
loro competitività. Anche la Confederazione continua ad avere la
possibilità di elargire contributi finanziari ad istituzioni
universitarie.
Il progetto di un nuovo articolo costituzionale sulle istituzioni
universitarie fa seguito ad  un mandato conferito dalle Camere
federali nel 1999. In quell'anno fu approvata la nuova legge federale
sull'aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario
con una validità limitata ad otto anni ed al contempo fu incaricato il
Consiglio federale di presentare un nuovo articolo costituzionale
sulle istituzioni universitarie. L'attuazione del mandato da parte dei
dipartimenti incaricati del promovimento delle istituzioni
universitarie, il DFI ed il DFE, si è fondata sugli orientamenti di un
gruppo di  direzione politica formato dalla direttrice del DFI, dal
direttore del DFE e dal Comitato della Conferenza svizzera dei
direttori cantonali della pubblica educazione.
La procedura di consultazione dura fino al 31 dicembre 2001.
L'ulteriore procedimento prevede che il progetto di articolo, una
volta concluse le deliberazioni parlamentari nel 2002, sarà sottomesso
al voto del popolo verso la fine del 2003 o all'inizio del 2004.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO

Il comunicato stampa ed i documenti per la procedura di consultazione
sono disponibili anche sul sito del Segretariato di Stato
dell'Aggruppamento per la scienza e la ricerca (www.admin.ch/gwf).

Informazioni:
Dr. Beat Vonlanthen, Segretariato di Stato dell'Aggruppamento per la
scienza e la ricerca (ASR), vicedirettore ASR, tel. 031 322 68 39