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Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente il Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo al coinvolgimento di fanciulli nei conflitti armati

Berna, 5 settembre 2001

Comunicato stampa

Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente il Protocollo
facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo al
coinvolgimento di fanciulli nei conflitti armati

A fine agosto 2001 il Protocollo facoltativo era stato firmato da 81 Stati e
ratificato da 5 altri. La svizzera - che ha contribuito notevolmente all'
elaborazione di questo Protocollo facoltativo - lo ha firmato l'8 settembre
2000 in occasione del Vertice del millenario a New York.

Il Protocollo facoltativo è stato elaborato nell'ambito dell'ONU e completa
la Convenzione relativa ai diritti del fanciullo - ossia il suo articolo
38 - per quanto concerne i fanciulli soldati. L'articolo 30 della
Convenzione prevede infatti che l'età minima è di quindici anni per l'
arruolamento e la partecipazione diretta alle ostilità, il che -
precisamente nelle situazioni estreme costituite dai conflitti armati - si
scosta dal principio sancito dalla Convenzione stessa, secondo il quale ogni
persona minore di diciotto anni ha diritto alla protezione garantita ai
fanciulli. Il presente Protocollo facoltativo migliora la protezione dei
fanciulli nei conflitti armati su alcuni punti importanti: porta a diciotto
anni l'età a partire dalla quale le persone possono essere assoggettate all'
arruolamento obbligatorio e partecipare direttamente alle ostilità. Obbliga
lo Stato contraente a portare a sedici anni l'età minima dell'arruolamento
volontario e a presentare una dichiarazione vincolante che indichi l'età
minima a partire dalla quale lo Stato autorizza tale forma di arruolamento
sul suo territorio. Il Protocollo facoltativo gli impone inoltre l'obbligo
di prendere tutte le misure possibili per impedire ai gruppi armati l'
arruolamento o l'ingaggio nelle ostilità, in qualsiasi circostanza, di
persone minori di diciotto anni. Esige infine che lo Stato prenda misure di
smobilitazione, di riadattamento e di reinserimento sociale dei fanciulli
arruolati come soldati nei conflitti armati. Il Protocollo facoltativo
costituisce pertanto un notevole apporto alla protezione giuridica e di
fatto dei fanciulli, che sono i membri più deboli della società in caso di
conflitti armati.

L'articolo 3 paragrafo 3 impone alla Svizzera l'obbligo di depositare all'
atto della ratifica una dichiarazione vincolante che indichi l'età minima a
partire dalla quale essa autorizza l'arruolamento volontario nelle forze
armate nazionali e menzioni le garanzie previste per l'osservanza di tale
obbligo. Il Consiglio federale intende andare oltre l'età minima di sedici
anni prevista dal Protocollo facoltativo e dichiarare un divieto di
reclutamento di volontari minori di diciotto anni da parte dell'esercito in
Svizzera. In tal modo il reclutamento di fanciulli sarà oggetto di un
divieto generale nel nostro Paese.

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