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Un ragionevole compromesso nella registrazione delle conversazioni telefoniche

Il Consiglio federale appoggia le proposte della Commissione giuridica del Consiglio degli Stati

 

Anche il Consiglio federale è favorevole all'allentamento del divieto di registrare le conversazioni telefoniche da parte degli interlocutori. In un parere approva le proposte avanzate in tale direzione dalla Commissione giuridica del Consiglio degli Stati in quanto ragionevole compromesso tra il divieto totale e l'ammissibilità senza limitazioni delle registrazioni telefoniche.

Secondo il Codice penale (CP), è punibile chiunque registra una conversazione telefonica senza l'assenso di tutti gli interlocutori. L'articolo 179quinquies CP disciplina le eccezioni non punibili. In base ad esso fino alla fine del 1997 la registrazione di conversazioni telefoniche da parte degli interlocutori era di fatto ammessa senza limitazioni, fatto che non garantiva più alcuna protezione efficace contro la registrazione non voluta o non notata. In occasione della revisione della legge sulle telecomunicazioni questa disposizione eccezionale è stata intesa in modo molto più restrittivo. Dall'inizio del 1998 soltanto le registrazioni di chiamate d’emergenza nell’ambito di servizi d’assistenza, di salvataggio e di sicurezza non sono punibili; ogni altra registrazione di una conversazione telefonica senza l'assenso di tutti gli interlocutori è punibile su querela di parte. In base a tale disciplinamento, le registrazioni di conversazioni telefoniche per assumere prove o per evitare malintesi nel mondo degli affari (ad es. in caso di operazioni bancarie e in divise, ordinazioni o prenotazioni) sono possibili soltanto in casi molto limitati.

Tenere conto sia della protezione della personalità sia delle esigenze del mondo degli affari

In seguito a un'iniziativa parlamentare del consigliere agli Stati Bruno Frick, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha elaborato un avamprogetto volto ad adeguare ancora meglio l'articolo 179quinquies CP alla realtà e alle esigenze della società e dell'economia attuali. Il disciplinamento proposto consente a un interlocutore o a un abbonato del collegamento in questione di registrare conversazioni telefoniche senza essere punibile se

  • si tratta di una chiamata d’emergenza nell’ambito di servizi d’assistenza, di salvataggio e di sicurezza,
  • tutti gli interlocutori sono stati sufficientemente informati in precedenza della registrazione oppure
  • si tratta di una conversazione telefonica in un rapporto d'affari e la registrazione è utilizzata unicamente per addurre la prova del contenuto commerciale.

Secondo il Consiglio federale, il nuovo disciplinamento rappresenta un ragionevole compromesso, dato che tutela la protezione della personalità dell'interessato e nel contempo tiene conto delle esigenze del mondo degli affari secondo una semplice pratica di registrazione.

Berna, 22 agosto 2001

Altre informazioni:

André Riedo, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 322 41 03