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Il Consiglio federale ordina altre misure contro attivisti impegnati nel conflitto in Macedonia

Martedì il Consiglio federale ha disposto l'adozione di misure contro altri militanti impegnati nel conflitto in Macedonia. Sulla base dell'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale, egli ha vietato a Ali Ahmeti e Xhavit Haliti, fino a nuovo avviso, di entrare in Svizzera senza un'autorizzazione esplicita. Alle due persone summenzionate e a Musa Dzaferi è stato inoltre proibito di fondare, rappresentare o sostenere organizzazioni che abbiano parte attiva alle violenze del conflitto in Macedonia o prestino in modo indiretto il loro sostegno alle parti belligeranti. Musa Dzaferi è stato inoltre minacciato dell'espulsione qualora dovesse contravvenire al divieto.

Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di dare esecuzione a tali decisioni.

L'adozione di tali misure si giustifica poiché, nell'area del conflitto o in Svizzera, le tre persone summenzionate rivestono cariche dirigenti in seno all'UCK e al LPK (Movimento popolare del Kosovo, braccio politico dell'UCK), beneficiando tuttavia di un regolare permesso per stranieri in Svizzera.

A carico di altre persone, il cui permesso di domicilio andrà sottoposto a verifica, vi sono indizi in base ai quali si è indotti a ritenere che esse risiedano da lungo tempo nell'area del conflitto, operando a favore della fazione albanese. Se gli indizi di un soggiorno all'estero superiore a sei mesi si riveleranno sufficientemente fondati dal profilo giuridico, il permesso di domicilio verrà revocato.

Nei confronti dei tre cittadini dell'ex Jugoslavia summenzionati il DFGP ha disposto le necessarie misure, nell'ambito delle sue competenze (UFP, UFR, UFDS). Esse consistono soprattutto nella revoca dell'asilo, l'eventuale espulsione (in virtù della legge sull'asilo), la revoca del permesso di domicilio e il divieto di entrata.

La posizione della Svizzera

Già il 15 giugno 2001 il Consiglio federale era stato indotto a vietare al macedone di etnia albanese Fazli Veliu l'esercizio di qualsivoglia attività politica in Svizzera. A sostegno dell'adozione di tale misura era stato addotto che la Svizzera non può tollerare che, a partire dal suo territorio, si comprometta direttamente o indirettamente la sicurezza di altri Stati. Non è neppure ammissibile che esponenti di una parte belligerante partecipino attivamente agli scontri e siano tuttavia liberi di tornare in Svizzera in qualsiasi momento.

Le attività delle persone in questione sono atte a compromettere le relazioni della Svizzera con la Macedonia e con gli Stati terzi che, come il nostro Paese, si adoperano per una soluzione pacifica della crisi nei Balcani, condannando le attività belliche dei nazionalisti albanesi. Il Consiglio federale ritiene pertanto legittima l'adozione delle misure summenzionate.

Berna, 3 luglio 2001

Altre informazioni:

Urs von Daeniken, Ufficio federale di polizia, tel. 031/322 45 14