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Modifica dell'ordinanza sulla radiotelevisione

COMUNICATO STAMPA

Modifica dell'ordinanza sulla radiotelevisione

Il Consiglio federale ha deciso una revisione dell'ordinanza sulla
radiotelevisione (ORTV) che entrerà in vigore il 1° agosto 2001. In futuro,
su richiesta, la Billag SA potrà esentare dall'obbligo di pagare il canone i
beneficiari di rendite AVS o AI che ricevono prestazioni complementari.
Altre modifiche riguardano l'esenzione dall'obbligo d'annuncio per le
persone con grande bisogno di cure, l'adattamento della regolamentazione in
materia di autopromozione e l'obbligo, cui sottostanno gli esercenti di reti
via cavo, di includere determinati programmi nella loro offerta.

Esenzione dall'obbligo di pagare il canone per beneficiari di prestazioni
complementari

Su richiesta, i beneficiari di prestazioni complementari AVS e AI possono
essere esentati dall'obbligo di pagare il canone. La richiesta scritta deve
essere inoltrata unitamente a una copia della decisione relativa alle
prestazioni complementari alla Billag SA, Friburgo. Con questa modifica il
Consiglio federale riprende la decisione del 5 gennaio 2001 del Tribunale
federale (2A.283/2000), secondo la quale l'attuale regolamentazione viola il
diritto alla parità ed è perciò anticostituzionale. Nel contempo viene
attuata la raccomandazione del Consigliere agli Stati Jean Studer,
recentemente approvata dal Consiglio degli Stati.

Esenzione dall'obbligo d'annuncio per le persone con grande bisogno di cure

Le persone residenti in case di cura e con un grande bisogno di cure
verranno esentate esplicitamente dall'obbligo d'annunciare alla Billag SA la
ricezione di programmi radiofonici o televisivi. Sono esentate dall'obbligo
d'annuncio e, di conseguenza, dall'obbligo di pagare il canone le persone il
cui bisogno di cure corrisponde al terzo e al quarto livello dei bisogni di
cure conformemente all'ordinanza sulle prestazioni.

L'autopromozione è pubblicità

Il concetto di pubblicità viene adattato alla nuova versione della
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera,
approvata dal Parlamento nel 2000. Ne risulta che l'autopromozione di un'
emittente, ossia la promozione dei suoi prodotti e delle sue prestazioni
(merchandising), sottostà alle disposizioni sulla pubblicità (obbligo di
separazione, durata massima). I riferimenti ai propri programmi e al
materiale d'accompagnamento non sono invece considerati autopromozione.
Parallelamente alla modifica dell'ordinanza è stato modificato il divieto di
pubblicità radiofonica nella concessione SSR, affinché le radio della SSR
possano continuare ad usufruire di certe possibilità d'autopromozione (ad
es. vendita di supporti sonori con trasmissioni radiofoniche). Questo
adattamento non comporta un aumento delle possibilità pubblicitarie dei
programmi radiofonici della SSR, ma permette solo di mantenere la situazione
attuale.

Obbligo degli esercenti di reti via cavo di diffondere determinati programmi

Il Consiglio federale ha inoltre deciso di allentare l'obbligo, cui
sottostanno gli esercenti di reti via cavo, di includere determinati
programmi nella loro offerta (must-carry-rule). Il diritto degli esercenti
di reti via cavo di scegliere i programmi deve essere limitato solo nella
misura in cui ciò è necessario all'adempimento del servizio pubblico da
parte della SSR. L'obbligo di ridiffusione non si applica invece ai
programmi televisivi prevalentemente composti da parti di altri programmi.
La nuova disposizione si applica ad esempio al programma della SSR "SRG Info
", il quale trasmette repliche di trasmissioni già mandate in onda da altri
programmi della SSR.

Berna, 27 giugno 2001

ATEC     Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e
delle comunicazioni
Servizio stampa

Informazioni:
Martin Dumermuth, Vicedirettore dell'Ufficio federale delle comunicazioni
UFCOM, tel. 032 327 55 45