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Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI)

Il Consiglio federale mette in vigore due ordinanze

Il Consiglio federale ha messo in vigore due ordinanze, per il 1° agosto 2001, in base alla legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI). Si tratta dell'ordinanza sulla sicurezza sotto la responsabilità federale (OSRF) e dell'ordinanza sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (OMSI). A livello federale la competenza esecutiva di queste ordinanze spetta all'Ufficio federale di polizia (UFP).

Nel corso dell'elaborazione di queste due normative, si è tenuto conto della nuova riorganizzazione dell'UFP che è diventata effettiva il 1° gennaio 2001. Le ordinanze prevedono che all'interno dell'UFP la competenza esecutiva dell'OSRF spetti primariamente al Servizio federale di sicurezza (SFS), mentre i compiti attribuiti all'Ufficio giusta la LMSI vengano principalmente espletati dal Servizio di analisi e prevenzione (SAP).

Grazie all'OSRF si regolano solo i compiti e le competenze degli organi responsabili della protezione delle persone e degli edifici (sezione 5 dell'OMSI). In futuro la Confederazione potrà tra l'altro disporre anche le misure di sicurezza a favore dei parlamentari, se l'attività di questi è direttamente collegata all'esercizio del loro mandato parlamentare.

L'OMSI attua le regole contenute nella LMSI con particolare riguardo alla raccolta delle informazioni, alla loro elaborazione e trasmissione nell'ambito della salvaguardia della sicurezza interna. A queste si aggiungono poi le disposizioni inerenti alla collaborazione tra l'UFP con altri servizi dell'amministrazione federale nonché con autorità cantonali ed estere.

Berna, 27 giugno 2001

Altre informazioni:

Viktor Schlumpf, Dipartimento federale di giustizia e polizia, tel: 031 322 55 94