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Sicurezza nell'esportazione di OGM : il Consiglio federale propone di ratificare il Protocollo di Cartagena

COMUNICATO STAMPA

Sicurezza nell'esportazione di OGM : il Consiglio federale propone di
ratificare il Protocollo di Cartagena

Il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il messaggio concernente la
ratifica del Protocollo di Cartagena. L'accordo, adottato lo scorso anno nel
quadro della Convenzione sulla diversità biologica, è il primo strumento
legale internazionale che verte sulla sicurezza ambientale e sanitaria
nell'ambito dell'esportazione di organismi geneticamente modificati (OGM).
La Svizzera ha firmato il Protocollo nel maggio 2000 a Nairobi. Esso entrerà
in vigore quando sarà stato ratificato da 50 Paesi.

Il Protocollo di Cartagena intende ridurre i rischi di danni alla
biodiversità nel caso di esportazione di organismi vivi geneticamente
modificati, detti anche organismi viventi modificati. Il Protocollo riguarda
le sementi e i prodotti agroalimentari (soia, granoturco, cereali, manioca e
pomodori) destinati al consumo o alla trasformazione.

L'elemento centrale del Protocollo è la procedura di accordo preliminare
dato in cognizione di causa (AIA, Advanced Informed Agreement). Questa
procedura assicura al Paese importatore l'accesso a tutte le informazioni
necessarie per valutare i rischi ambientali legati agli OGM e il diritto di
prendere una decisione prima dell'importazione degli OGM utilizzati
nell'ambiente. Tale provvedimento è particolarmente importante per i Paesi
in via di sviluppo che non dispongono ancora di legislazioni nazionali
nell'ambito degli OGM. Per quanto riguarda i prodotti agroalimentari, è
stato possibile trovare un compromesso tra le esigenze della protezione
dell'ambiente e gli interessi del commercio mondiale instaurando un regime
particolare, il quale prevede che l'informazione venga messa a disposizione
unicamente dai Paesi produttori.

Il Protocollo rappresenta una prima applicazione a livello internazionale
del principio precauzionale e dell'identificazione degli OGM. Ogni Paese può
appellarsi a tale principio per giustificare le decisioni prese nell'ambito
dell'importazione di OGM. Il Protocollo richiede parimenti che gli organismi
geneticamente modificati destinati all'emissione deliberata nell'ambiente
siano identificati chiaramente.

Cooperazione scientifica e tecnica tra Nord e Sud

Oltre a regolamentare le esportazioni di OGM, il Protocollo consentirà di
rafforzare la cooperazione scientifica e tecnica tra il Nord e il Sud per
armonizzare le procedure in materia di valutazione e di gestione delle
biotecnologie. Esso prevede l'istituzione di un sistema internazionale per
lo scambio d'informazioni sulla sicurezza ambientale e sanitaria delle
biotecnologie. Fungerà altresì da punto di riferimento per i lavori futuri
della comunità internazionale in merito all'utilizzazione degli OGM
nell'ambiente.

La ratifica e l'attuazione del Protocollo di Cartagena non richiederanno
alcuna modifica legislativa. Si tratterà essenzialmente di adattare le
disposizioni delle ordinanze d'applicazione della legge sulla protezione
dell'ambiente, in particolare dell'ordinanza del 25 agosto 1999
sull'emissione deliberata nell'ambiente. Dal 1995, la procedura di accordo
preliminare dato in cognizione di causa è applicata volontariamente in
Svizzera per l'esportazione di organismi viventi modificati.

Berna, 27 giugno 2001

ATEC Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e
delle Comunicazioni
Servizio stampa

Informazioni:

Georg Karlaganis, capo della Divisione Sostanze, suolo e biotecnologia,
Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP), tel.
079/415 99 62.

François Pythoud, Sezione Biotecnologia e flussi di sostanze, Divisione
Sostanze, suolo e biotecnologia, Ufficio federale dell'ambiente, delle
foreste e del paesaggio (UFAFP), tel. 079/507 52 82.

Allegati:

Messaggio del Consiglio federale concernente il Protocollo di Cartagena
sulla biosicurezza relativo alla Convenzione sulla diversità biologica.

Protocollo di Cartagena.