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Il Consiglio federale indice la consultazione relativa alla revisione parziale della legge sull'asilo

Con l'introduzione di una regolamentazione effettiva sullo Stato terzo e di incentivi istituzionali si vuole rendere più efficiente ed economicamente più vantaggiosa la procedura d'asilo. Queste proposte, presentate venerdì dal Consiglio federale, sono contenute nella prima revisione parziale della legge sull'asilo entrata in vigore nel 1999. Altri pilastri dell'attuale avamprogetto di revisione sono l'esclusione dalla compensazione dei rischi dell'assicurazione malattie dei richiedenti l'asilo e delle persone ammesse provvisoriamente indigenti nonché l'introduzione di una regolamentazione di dimora per le persone soggette al diritto d'asilo che risiedono in Svizzera da parecchio tempo. La consultazione scade il 20 settembre 2001.

Con l'avamprogetto di revisione parziale inviato in consultazione, il Consiglio federale propone una regolamentazione effettiva sullo Stato terzo, secondo cui non si deve più entrare nel merito di una domanda d'asilo se la persona in questione ha soggiornato in uno Stato terzo designato sicuro dal Consiglio federale e nel quale vi può ritornare. Questi Stati terzi sicuri hanno ratificato e rispettano effettivamente la Convenzione europea sui diritti dell'uomo e la Convenzione di Ginevra sui rifugiati.

Grazie a un nuovo sistema di finanziamento che prevede incentivi istituzionali Confederazione e Cantoni sono obbligati ad adempiere i loro compiti operazionali nel settore dell'asilo in modo efficiente e vantaggioso dal punto di vista economico. Con il finanziamento delle spese indipendentemente dall'indigenza nel caso singolo mediante importi forfettari globali s'intende ridurre l'onere amministrativo e creare, per i Cantoni, i margini di manovra necessari per raggiungere gli obiettivi socio-politici.

Si tiene conto delle esigenze nell'ambito del sostentamento dei richiedenti l'asilo e delle persone ammesse provvisoriamente con l'esclusione dalla compensazione dei rischi dell'assicurazione malattie e con la continuazione di misure fiancheggiatrici volte a stabilizzare le spese sanitarie.

La presenza di persone, la cui procedura d'asilo è ancora pendente dopo sei anni senza che ne abbiano colpa e che quindi si trovano in una situazione di rigore personale grave o il cui ritorno nel Paese d'origine o di provenienza non ha potuto essere eseguito sei anni dopo la decisione di ammissione provvisoria ottengono ora il diritto di dimora nel loro Cantone.

Berna, 15 giugno 2001

Altre informazioni:

Brigitte Hauser-Süess, Ufficio federale dei rifugiati, tel./031 325 99 58

Dominique Boillat, Ufficio federale dei rifugiati, tel.031/325 98 80