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Espiare la pena nel Paese d'origine anche senza il consenso del condannato

Il Consiglio federale approva il protocollo aggiuntivo all'accordo di trasferimento

In futuro i condannati che fuggono nel loro Paese d'origine o che dopo l'esecuzione della pena sono stati espulsi dallo Stato in cui è stata pronunciata la sentenza dovranno espiare la pena nel Paese d'origine anche se non hanno dato il loro consenso. Questa possibilità è prevista dal protocollo aggiuntivo all'accordo di trasferimento del Consiglio d'Europa approvato venerdì dal Consiglio federale. Dopo la firma, il protocollo aggiuntivo deve ancora essere approvato dal Parlamento.

L'accordo del Consiglio d'Europa relativo al trasferimento dei condannati consente ai detenuti stranieri di espiare la pena nel Paese d'origine. L'accordo persegue uno scopo umanitario ed è volto a promuovere il reinserimento dei detenuti nella società. Il consenso del condannato all'estero nonché l'assenso dello Stato dove è stata pronunciata la sentenza e di quello di origine costituiscono il presupposto per un trasferimento nel Paese d'origine per l'esecuzione della pena.

La pratica mostra che in due casi, non contemplati dall'accordo, sarebbe opportuno un trasferimento dell'esecuzione della pena al Paese d'origine del condannato anche senza il consenso di quest'ultimo:

  • se il condannato dallo Stato in cui è stata pronunciata la sentenza fugge nel suo Paese d'origine sottraendosi così all'espiazione della pena;
  • se il condannato deve in ogni caso lasciare lo Stato in cui è stata pronunciata la sentenza dopo aver espiato la pena (ad esempio in seguito a un'espulsione da parte della polizia degli stranieri) e pertanto un obiettivo importante dell'esecuzione della pena, ossia il reinserimento delll'autore di un reato nella società, può essere soltanto parzialmente realizzato.

Migliore reinserimento sociale e contributo allo sgravio dei penitenziari svizzeri

Per questo motivo è stato elaborato un protocollo aggiuntivo all'accordo con la partecipazione determinante della Svizzera. Il protocollo aggiuntivo consente allo Stato in cui è stata pronunciata la sentenza e al Paese d'origine di accordarsi in questi due casi sull'esecuzione della pena nel Paese d'origine del condannato senza il consenso di quest'ultimo. Finora 10 Paesi hanno ratificato e altri 16 hanno firmato il protocollo aggiuntivo (stato: fine aprile 2001). Il protocollo aggiuntivo non solo colma le lacune nell'esecuzione della pena, bensì persegue altresì il reinserimento sociale: tale reinserimento nel Paese d'origine è più facilmente realizzato se il condannato espia la pena in un ambiente sociale e culturale conosciuto. Inoltre, l'applicazione del protocollo aggiuntivo dovrebbe comportare una riduzione in Svizzera dell'elevata quota di detenuti stranieri (che attualmente nei singoli penitenziari corrisponde fino all'85 per cento) nonché un effetto deterrente verso i criminali esteri che non risiedono in Svizzera (turisti del crimine).

Berna, 15 giugno 2001

Altre informazioni:

Mario-Michel Affentranger, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 / 322 43 42