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Pena scontata nel Paese d'origine

Il Consiglio federale licenzia il messaggio relativo alla Convenzione sul trasferimento con il Marocco

I detenuti svizzeri e marocchini potranno scontare la pena detentiva nel proprio Paese d'origine. Venerdì, il Consiglio federale ha licenziato il messaggio relativo alla Convenzione sul trasferimento dei condannati conclusa con il Marocco. La Convenzione può provvisoriamente essere applicata già a contare dalla data della firma il 14 luglio 2000. Grazie a questa disposizione in febbraio ha potuto essere trasferito in Svizzera un compatriota condannato a una lunghissima pena privativa della libertà.

La Convenzione sul trasferimento adempie essenzialmente uno scopo umanitario e vuole favorire il reinserimento sociale dei condannati una volta liberi. Ricalca ampiamente quella europea sul trasferimento dei detenuti. Entrambi gli Stati possono approvare l'espiazione di una pena straniera, tuttavia non sono obbligati a trasferire un condannato. Il condannato non può dedurre dalla Convenzione il diritto di scontare nel suo Paese d'origine la pena inflittagli. Premessa per un trasferimento è il consenso dello Stato della condanna e dello Stato d'origine come anche della persona condannata.

Il Marocco è il primo Stato arabo con cui la Svizzera ha concluso una Convenzione sul trasferimento. Questa Convenzione come anche il Trattato sul trasferimento dei condannati entrato in vigore l'anno scorso con la Tailandia potrebbero mostrare la via ad altri Paesi non europei nei quali cittadini svizzeri scontano una pena privativa della libertà. Il Consiglio federale propone pertanto di poter concludere di propria competenza nuove convenzione bilaterali che riprendano i principi fondamentali della Convenzione europea sul trasferimento. Con una pertinente modifica della legge sull'assistenza in materia penale, il Parlamento verrebbe sgravato da dispendiose procedure d'approvazione.

Berna, 15 giugno 2001

Altre informazioni:

Astrid Offner, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 / 322 53 67