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Introdurre un vero e proprio congedo maternità

Il DFGP invia in consultazione una revisione del Codice delle obbligazioni

Ogni lavoratrice che aspetta un bambino deve avere diritto a un congedo maternità pagato. Il Consiglio federale ha autorizzato venerdì il Dipartimento federale di giustizia e polizia di sottoporre a consultazione una relativa revisione del Codice delle obbligazioni. La consultazione scade il 14 settembre 2001.

Il congedo maternità pagato a partire dal giorno del parto deve essere finanziato dai datori di lavoro. Il Consiglio federale rinuncia a una soluzione che prevede la copertura parziale o totale della perdita di salario mediante un'assicurazione già esistente o da creare. Dopo il rifiuto dell'assicurazione per la maternità nella votazione popolare del 13 giugno 1999, si presume che attualmente le soluzioni assicurative abbiano scarsa possibilità di successo.

Secondo il diritto vigente, le donne che non possono lavorare a causa di malattia, infortunio, gravidanza, parto o ragioni simili hanno diritto al loro salario durante un determinato numero di settimane. Questo diritto si estende a seconda degli anni di servizio. Dato però che tutti gli impedimenti al lavoro sono trattati alla stessa stregua e sommati, è possibile, ad esempio, che una lavoratrice già ammalatasi per un periodo prolungato durante l'arco di un anno, non ha più diritto o un diritto soltanto limitato al salario nel caso di un parto.

Due varianti

Il Consiglio federale intende ora introdurre un congedo maternità vero e proprio. In merito alla durata del diritto al salario per le lavoratrici durante il congedo maternità propone due modelli: modello 1 graduato secondo gli anni di servizio. A partire dal primo anno di servizio, la lavoratrice riceve il salario completo durante almeno 8 settimane; il massimo di 14 settimane è raggiunto nell'ottavo anno di servizio. Secondo il modello 2 la lavoratrice ha diritto al salario completo durante 12 settimane. Al contrario del diritto vigente, il diritto al salario durante il congedo maternità previsto dalle due varianti è dato indipendentemente dal fatto che la lavoratrice non ha potuto lavorare per altri motivi (ad es. malattia, infortunio o gravidanza) nel medesimo anno di servizio. Il datore di lavoro non può neppure ridurre le vacanze perché la lavoratrice ha usufruito del congedo maternità.

Berna, 15 giugno 2001

Altre informazioni:

Eliane Rossier, Ufficio federale di giustizia, tel. 031/322 47 83