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Il Consiglio federale emana un'ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio federale emana un'ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il
trasporto di merci pericolose

Nell'ambito dell'attuazione dell'Accordo sui trasporti terrestri, il
Consiglio federale ha votato diverse disposizioni d'esecuzione. Già a
partire dal 1° luglio 2001, entrerà in vigore la nuova ordinanza sugli
addetti alla sicurezza (OSAS) che prevede l'introduzione, al più tardi entro
il 1° gennaio 2003, di un addetto alla sicurezza qualificato per le imprese
che trasportano merci pericolose. Le altre disposizioni riguardano i
controlli dei trasporti su strada di merci pericolose, la regolarità dei
controlli tecnici per i veicoli pesanti e la formazione dei conducenti di
camion e torpedoni.

Le imprese che si occupano del trasporto, del carico o dello scarico di
merci pericolose devono designare un addetto alla sicurezza a partire dal 1°
gennaio 2003. Questo è quanto ha deciso il Consiglio federale su richiesta
dell'ATEC nell'ambito della nuova ordinanza sugli addetti alla sicurezza
(OSAS). Gli addetti in questione dovranno seguire dei corsi di formazione
specifici e superare i relativi esami, vigilare sul rispetto delle
prescrizioni relative al trasporto di merci pericolose e fornire consulenza
alle imprese e ai collaboratori di queste ultime. La nuova ordinanza prevede
delle esenzioni per quelle imprese che trasportano determinate merci
pericolose in minima quantità.

Nel quadro dell'attuazione dell'Accordo sui trasporti terrestri, il
Consiglio federale ha inoltre adeguato, alle direttive dell'UE, le attività
di controllo dei trasporti di merci pericolose disciplinate nell'ordinanza
concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR). Per unificare
le attività di controllo viene elaborata un'apposita lista. In caso di
infrazioni gravi o ripetute della suddetta ordinanza, ed è questa la novità,
esse non verranno più comunicate solo alle autorità cantonali competenti, ma
anche all'Ufficio federale dei trasporti (se si tratta di un veicolo
immatricolato in Svizzera o di un'azienda con sede in Svizzera) e
all'autorità competente dello Stato di immatricolazione (se si tratta di un
veicolo immatricolato nell'UE o di un'azienda con sede nell'UE). L'UFT o le
autorità straniere competenti possono revocare la licenza di trasporto in
caso di infrazioni gravi o ripetute.

Anche i controlli tecnici periodici dei veicoli pesanti e dei rimorchi
previsti dall'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli
stradali (OETV), vengono adattati alle regolamentazioni vigenti nell'UE. Per
questo ambito, l'ordinanza prevede controlli obbligatori dei veicoli almeno
una volta all'anno; finora l'intervallo di tempo era compreso tra uno e
quattro anni.

Sempre nell'ambito dell'unificazione prevista nell'Accordo menzionato ed
adeguando l'ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli
(OAC), per i trasporti internazionali il corrispondente certificato di
capacità potrà essere rilasciato ai titolari della licenza di condurre di
categoria già a partire dai 18 anni. Questo, per ovviare al fatto che i
conducenti di veicoli pesanti provenienti dalla Svizzera potevano entrare in
molti Stati europei solo a condizione che avessero già compiuto i 21 anni
oppure fossero in possesso di un certificato federale di capacità rilasciato
ai titolari della licenza di condurre della categoria C. La presente
disposizione entrerà in vigore a partire dal 1° agosto 2001.

Berna, 15 giugno 2001

ATEC Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Servizio stampa e d'informazioni

Informazioni: Michael Gehrken, Ufficio federale delle strade, tel. 031 324
14 91.

Allegati:
- Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci
pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile (OSAS)
- Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR)
- Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)
- Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC)
- Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)