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La d-box pregiudica la diversificazione dell'offerta e dell'opinione

Il Consiglio federale respinge il ricorso di Teleclub SA

Nell'ambito della programmata introduzione della televisione digitale, Teleclub SA deve rinunciare alla tecnologia d-box (set-top-box) e ricorrere a un apparecchio decodificatore con un interfaccia aperto. Il sistema chiuso della d-box compromette la diversificazione dell'offerta e dell'opinione nonché il mandato d'integrazione della televisione. Martedì, il Consiglio federale ha confermato la decisione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) e respinto il ricorso di Teleclub SA.

Teleclub è la prima società che aspira a offrire una "televisione digitale" in Svizzera. Nell'ambito della procedura di concessione, la controversia non concerneva in sé la trasmissione del segnale televisivo via satellite; ha dato invece adito a discussioni unicamente l'impiego della tecnologia d-box (utilizzata dal gruppo Kirch) quale set-top-box, vale a dire l'apparecchio destinato a trasformare il segnale digitale del satellite in un segnale analogico adatto al televisore. Il DATEC aveva ritenuto che il d-box, offerto gratuitamente agli abbonati di Teleclub, fosse un sistema chiuso che nel settore delle pay-tv consente unicamente la ricezione dei programmi che utilizzano lo stesso codice di cifratura del gruppo Kirch dei programmi di Teleclub. Se il codice è differente, gli utenti sono pertanto costretti ad acquistare una set-top-box supplementare.

I diritti sul codice di cifratura del gruppo Kirch sono detenuti dalla ditta Betaresearch, filiale appartenente per il 100 per cento al gruppo summenzionato, il quale a sua volta possiede una partecipazione del 40 per cento a Teleclub. Alla luce di tali fatti, il DATEC aveva chiesto a Teleclub di sostituire la d-box mediante un set-top-box con un interfaccia aperto (common interface). Su iniziativa del gruppo Kirch, Teleclub si era opposto alla sostituzione e aveva interposto ricorso al Consiglio federale.

Non è garantito un accesso senza discriminazioni

Il Consiglio federale ha riconosciuto la legittimità della decisione del DATEC, consistente nell'imposizione di un interfaccia aperto. L'utilizzazione della d-box pregiudica infatti la diversificazione dell'offerta e dell'opinione, nonché il mandato d'integrazione della televisione. Alla luce della forte posizione sul mercato di programmi televisivi esteri e delle differenze tra i sistemi utilizzati, in particolare in Francia e in Germania, in Svizzera si sono costituite, in corrispondenza dei confini linguistici, aree televisive con sistemi propri. Se si ammettesse l'impiego della d-box, gli abbonati di Teleclub potrebbero ricevere programmi in altre lingue soltanto qualora un terzo operatore concludesse un contratto di licenza con Betaresearch, il che dovrebbe verificarsi soltanto in via eccezionale. La compromissione della diversificazione dell'offerta e dell'opinione nonché del mandato d'integrazione della televisione è inoltre aggravata dal fatto che nel settore della pay-tv, segnatamente nella commercializzazione di pellicole cinematografiche, il gruppo Kirch detiene una posizione dominante sul mercato. La decisione del Consiglio federale si fonda sulla LRTV e garantisce quindi la concorrenza sul piano dei programmi.

Le regole della concorrenza non proteggono sufficientemente la diversificazione dell'offerta e dell'opinione e il mandato d'integrazione della televisione. Il Parlamento europeo, partendo da tale considerazione, ha proposto - in un progetto di direttiva sulla protezione della diversificazione dei media nella televisione digitale - agli offerenti di programmi un obbligo di prevedere interfacce aperte.

Berna, 6 giugno 2001

Altre informazioni:

  • Questioni giuridiche: Folco Galli, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 322 77 88
  • Questioni tecniche: Martin Dumermuth, vicedirettore e capodivisione Radio e televisione nell'Ufficio federale delle comunicazioni, tel. 032 327 55 45