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Libera circolazione delle persone: applicazione del pertinente accordo


Il Consiglio federale ha approvato, mercoledì, l'ordinanza concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone con la CE (OLCP) e la modifica dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri (OLS) per cittadini di Stati non membri dell'UE

Cosa comporta l'OLCP?

L'ordinanza concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Svizzera e la CE mette in applicazione l'accordo sulla libera circolazione per l'appunto. Contrariamente al desiderio espresso da più parti nel contesto della procedura di consultazione, si rinuncia a riprendere il tenore dell'accordo nel contesto di una pertinente ordinanza e si opta invece per una semplice ordinanza d'esecuzione. L'accordo è direttamente applicabile in Svizzera e, giusta la dottrina vigente nonché la giurisprudenza, non può pertanto essere trasposto nel diritto nazionale. Il desiderio di maggiore trasparenza espresso in fase di consultazione è tuttavia ossequiato mediante istruzioni e commenti circostanziati. Con l'entrata in vigore dell'accordo, l'esecuzione dell'OLCP sarà di competenza dei Cantoni.

Modifica dell'OLS

La prevista modifica dell'OLS è direttamente legata all'accordo sulla libera circolazione delle persone ed entrerà in vigore contemporaneamente ad esso. A decorrere da tale data, l'OLS si applicherà ormai soltanto alle persone che non rientrano nel campo d'applicazione dell'accordo (ovvero ai cittadini di Stati terzi). Contemporaneamente sarà abolito lo statuto di stagionale, sostituito mediante nuovi permessi per dimoranti temporanei.

Competenza mista della Confederazione e dei Cantoni

In fase di consultazione, la maggior parte delle cerchie consultate si è detta nettamente contraria a una concentrazione a livello federale (Ufficio federale degli stranieri, UFDS) dei permessi per cittadini di Stati terzi. Nel contesto dell'OLS, i contingenti saranno ripartiti a parti eguali tra Confederazione e Cantoni. Saranno così meglio presi in considerazione gli interessi dei Cantoni. I contingenti a disposizione della Confederazione (UFDS) fungeranno da compensazione tra i Cantoni e tra i vari rami economici. La Confederazione non deciderà più in materia di contingenti. La procedura di approvazione da parte della Confederazione sarà leggermente modificata: i preavvisi relativi ai permessi annuali e ai permessi per dimoranti temporanei (se sottoposti a contingente) saranno inviati dall'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro per approvazione all'UFDS.

Contingenti per cittadini di Stati terzi

I contingenti annuali per cittadini di Stati terzi saranno i seguenti: 4'000 unità per i dimoranti annuali, 5'000 per i dimoranti temporanei.

Berna, 23 maggio 2001

Ulteriori informazioni:

Martin Hirsbrunner, Ufficio federale degli stranieri, 031 / 322 27 53

Christoph Müller, Ufficio federale degli stranieri, 031 / 325 90 32