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Nessuna riduzione dei corsi di ginnastica per apprendisti

3003 Berna, 17 maggio 2001

Informazione per i media

Nessuna riduzione dei corsi di ginnastica per apprendisti

 Il Consiglio federale ha accolto un ricorso all'autorità di vigilanza
contro una decisione del Cantone di Soletta. Il Consiglio di Stato del
Cantone ha sospeso i corsi di ginnastica per apprendisti a Soletta e a
Grenchen dal 1o agosto 2000. Allievi, genitori e insegnanti interessati
hanno inoltrato al Consiglio federale un ricorso all'autorità di vigilanza
contro tale decisione. Nella sua decisione, il Consiglio federale constata
che, sospendendo i corsi di ginnastica per apprendisti, il Cantone ha
violato il diritto federale. Ha perciò assegnato come termine il 1o agosto
2001 per eliminare la situazione contraria al diritto federale in vista dell
'inizio del nuovo anno scolastico.

Giusta l'articolo 2 della legge federale che promuove la ginnastica e lo
sport, l'educazione fisica nelle scuole professionali è obbligatoria.

Il Cantone di Soletta si è opposto a questa disposizione e dal 1o agosto
2000 ha sospeso i corsi di ginnastica per apprendisti a Soletta e a
Grenchen. Questa decisione è stata motivata con gli elevati costi dell'
affitto delle palestre, i lunghi tempi di trasporto e i costi dei trasporti.
Nella sua decisione il Consiglio federale constata che la sospensione dell'
educazione fisica nelle scuole professionali rappresenta una chiara
violazione del diritto federale. I Cantoni sono tenuti a realizzare
concretamente l'obbligo previsto dalla disposizione summenzionata. La legge
non prevede eccezioni.

Il Cantone di Soletta viene ora sollecitato a eliminare entro il 1o agosto
2001 la situazione contraria al diritto federale e a prendere i
provvedimenti necessari affinché all'inizio dell'anno scolastico 2001/2002 i
corsi di educazione fisica obbligatori siano di nuovo accessibili a tutti
gli allievi delle scuole professionali del Cantone.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELLA DIFESA, DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE E
DELLO SPORT
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